Italian Court dismisses appeal as generic grounds fail to specify legal errors under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Elvis Dicembri inadmissible due to generic and indeterminate grounds. The appellant challenged the lower court's decision on issues including excessive sentencing and factual qualification, but the arguments lacked the specificity required by law. Consequently, the court ruled that the appeal could not exercise its supervisory role because it did not identify the specific elements underlying the criticisms.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and indeterminate, failing to specify the elements upon which the censure is based, thereby preventing the appellate court from exercising its supervisory function.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DICEMBRI ELVIS nato a SOAVE il 23/04/1978 avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Elvis Dicembri, ritenuto che i tre motivi di ricorso che lamentano rispettivamente violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., l'eccessività della pena irrogata e l'erronea qualificazione del fatto, sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16/12/