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Ordinanza — n. 4445/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4445/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4445/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARBA ANTONIO nato a NAPOLI il 30/05/1956 BARBA GIOVANNI nato a NAPOLI il 01/09/1958 avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 4445/2026 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878 - 01); ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione inadempimento reiterato revisione della sentenza penale disturbo depressivo ricorrente criminalità persistente precedenti penali rilevanti
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARBA ANTONIO nato a NAPOLI il 30/05/1956 BARBA GIOVANNI nato a NAPOLI il 01/09/1958 avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso congiunto proposto nell'interesse di Barba Antonio e Barba Giovanni avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha riformato il trattamento sanzionatorio inflitto dal primo giudice, confermando la penale responsabilità dei ricorrenti per il delitto di truffa aggravata e continuata; rilevato che il primo motivo che denunzia il vizio di motivazione in ordine alla conferma della penale responsabilità degli imputati è del tutto generico, limitandosi all'assertivo rilievo circa il difetto di prova senza alcun confronto critico con gli argomenti reiettivi esposti dalla sentenza impugnata alle pagg. 2/3; che il secondo motivo in punto di applicazione della recidiva è precluso in quanto, come evidenziato dalla sentenza impugnata a pag. 2, non devoluto in appello, avendo la difesa in sede di gravame segnalato la diversa consistenza dei precedenti che militano a carico dei due ricorrenti, senza formulare richieste di sorta.

In ogni caso, la censura è manifestamente infondata, avendo la Corte territoriale richiamato specificamente i precedenti di ciascuno degli imputati esprimendo un giudizio di ingravescente pericolosità degli stessi in rapporto ai fatti giudicati; osservato, inoltre, con riguardo alla qualificazione della recidiva come reiterata in assenza di pregressa dichiarazione di recidiva semplice che il difensore omette di considerare il principio autorevolmente affermato dal massimo consesso nomofilattico secondo cui in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (Sez.

U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878 - 01); ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il P