Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific argumentation and repetition of lower court grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Paolo Vinci inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Vinci argued a violation of Article 640 of the Penal Code regarding fraud, but the court found his arguments were merely a repetition of those already rejected by the Court of Appeal of Bologna. The decision rested on the failure to provide a specific, argumentative critique of the lower court's reasoning, rendering the appeal non-justiciable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 cod. pen.; The appeal must contain specific and argumentative grounds distinct from those already decided; mere repetition of lower court arguments without substantive critique renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VINCI PAOLO nato a SASSUOLO il 10/06/1993 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Paolo Vinci, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che lamenta violazione di legge e mancanza ovvero contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 640 cod. pen., oltre ad essere manifestamente infondato non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano in particolare pagg. 2-3 della sentenza impugnata nella quale i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine alla responsabilità del ricorrente per il reato di truffa a lui ascritto); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16/