Italian Court dismisses appeal claiming sentencing discretion violation under Articles 132 and 133 of Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court violated legal provisions regarding sentencing and failed to provide adequate reasoning for the imposed penalty. The court rejected this claim, ruling that the assessment of the base sentence and mitigating or aggravating circumstances falls within the trial judge's discretionary power under Articles 132 and 133 of the Penal Code, prohibiting a new evaluation of the penalty's congruity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; Artt. 132 e 133 cod. pen.: The determination of the base sentence and the application of aggravating or mitigating circumstances constitute the exercise of the trial judge's discretionary power, precluding the Supreme Court from censuring the congruity of the penalty absent arbitrariness or illogical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REYNOSO JIMENEZ JIMARC nato a ROMA il 30/07/2004 avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Jimenez Jimarc Reynoso; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contestano il vizio di violazione di legge ed il vizio di motivazione (art. 606 lett.
b) ed e) cod. proc. pen.) in relazione al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo alla determinazione della pena base, è manifestamente infondato, poiché secondo l'indirizzo consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio dinanzi a questa Corte non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico(Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.); che nella specie l'onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 dicembre 2025 Il Consigliere Estensore Il Pres