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Ordinanza — n. 4420/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for carrying a knife without justified reason, rejecting post-hoc excuses and negligence defenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4420/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for carrying a knife without justified reason. The appellant argued that the purchase of the knife constituted a legitimate reason and that his negligence should exempt him from punishment. The court rejected these claims, ruling that justifiable reasons must be stated immediately upon discovery and cannot be inferred later, while also noting that a declaration of non-punishment for negligence was not requested by the first instance judge.

Regesto Legislator

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Art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975 n. 110; Art. 131-bis cod. pen.: The justification for carrying an object must be expressed immediately at the scene and cannot be deduced a posteriori; a request for non-punishment based on negligence must be explicitly raised by the first instance court.

Parole chiave

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carrying a knife justified reason legitimate excuse negligence defense inadmissible appeal immediate verification post-hoc justification pena accessoria

Disposizioni normative citate

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Art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975 n. 110
Art. 131-bis cod. pen.
110 del 1975, in punto di sussistenza del reato (primo motivo) e della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 606, comma 2, cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
110 del 1975, in punto di sussistenza del reato (primo motivo) e della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
artt. 110 cod. pen
277878-01); va osservato che nel corso della perquisizione effettuata era stata rinvenuta sostanza stupefacente in relazione alla quale, difatti, il ricorrente risultava imputato per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 49769 del 14/11/2019, Rhimi
Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi
110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti» (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANDA DIEGO nato a LANUSEI il 12/06/1997 avverso la sentenza del 30/06/2023 del TRIBUNALE di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il ricorso; rilevato che: il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato, con sentenza del Tribunale di Sassari, alla pena di 1000 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110 perché, senza giustificato motivo, portava fuori dalla propria abitazione un coltello tipo pattadese della lunghezza di 22 centimetri, chiaramente utilizzabile per le circostanze di tempo e di luogo per l'offesa alle persone, di cui al capo b) dell'imputazione; avverso detta sentenza il ricorrente ha proposto appello, riqualificato dalla Corte di appello di Cagliari in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 2, cod. proc. pen., con il quale ha eccepito inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 4, legge n. 110 del 1975, in punto di sussistenza del reato (primo motivo) e della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (secondo motivo); in particolare, con riferimento al primo motivo, ha ritenuto integrato il giustificato motivo, escluso dal giudice di prime cure, perché corrispondente ad una regola comportamentale lecita, dichiarata in udienza dalla coimputata - l'acquisto del coltello in una bancarella -, benché l'imputato, al momento della perquisizione, abbia riferito che stava rientrando dalle vacanze; con un secondo motivo, ha censurato l'omessa pronuncia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità dei fatto, in ragione delle modalità della condotta (peraltro, non abituale), dell'esiguità del pericolo e dell'aver agito per mera negligenza; ritenuto che: il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; invero, l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato trova pieno riscontro nel principio per il quale «il "giustificato motivo" del porto degli oggetti di cui all'art. 4, comma secondo, legge 18 aprile 1975 n. 110, ricorre solo quando particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto» (Sez. 4, n. 49769 del 14/11/2019, Rhimi, Rv. 277878-01); va osservato che nel corso della perquisizione effettuata era stata rinvenuta sostanza stupefacente in relazione alla quale, difatti, il ricorrente risultava imputato per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, di cui al capo a) dell'imputazione, tuttavia poi assolto; 1.‘ per tale ragione, il porto del coltello, nel caso di specie, non può dirsi integrante un comportamento lecito; va ribadito, inoltre, che «il "giustificato motivo" rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti» (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187-01), dovendosi ritenere irrilevante, quindi, la giustificazione addotta dalla coimputata in udienza; manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, in quanto la declaratoria di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. non risulta richiesta al primo giudice; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della