Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic factual contestation and lack of specific legal critique regarding probation revocation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant merely generically contested factual data without specifically critiquing the court's legal evaluation. The lower court revoked home detention based on the appellant's untrustworthiness, supported by victim testimony and police investigations in the absence of a criminal conviction. The Court ruled that such broad factual challenges do not constitute a violation of law or a defect in reasoning, leading to the dismissal and an order for the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal against a probation revocation order is inadmissible if it only generically contests factual premises without specifically critiquing the magistrate's autonomous evaluation of the offender's untrustworthiness or the legal reasoning applied.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALABRETTO DOMENICO nato a FRANCAVILLA FONTANA il 01/02/1973 avverso l'ordinanza del 15/07/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di LECCE, con ordinanza in data 15/07/2025, revocava la detenzione domiciliare concessa a CALABRETTO DOMENICO. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che "Ai fini della revoca di una misura alternativa per condotte di rilievo penale tenute dal condannato nel corso dell'esecuzione della pena, la valutazione del magistrato di sorveglianza in ordine alla loro rilevanza si fonda su un apprezzamento autonomo rispetto a quello svolto dal giudice della cognizione nel procedimento relativo alle medesime condotte, con l'unico limite dell'accertamento dell'insussistenza del fatto o della sua mancata commissione da parte dell'istante" (Sez. 1, n. 18351 del 29/02/2024, Greco, Rv. 286262 - 01).
Il ricorso contesta solo genericamente i dati di fatto sulla base dei quali il Tribunale ha ritenuto la materialità della condotta (ricostruita, in assenza di accertamento penale, sulla base della testimonianza della persona offesa e delle indagini di polizia) che, del resto, si assomma ad altri comportamenti trasgressivi della misura che avevano già portato alla revoca dell'affidamento in prova con applicazione della detenzione domiciliare. Le complessive valutazioni sull'inaffidabilità del condannato, del resto, non sono specificamente criticate.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così dec