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Ordinanza — n. 4414/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on gun charges, citing established case law on ammunition classification and subjective intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4414/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Arace Manrico inadmissible regarding charges for illegal possession and trafficking of firearms. The appellant argued that full metal jacket ammunition was not war ammunition and that possession for self-defense negated the intent to traffic. The court rejected these claims, relying on consistent precedent that perforating ammunition is inherently aggressive and that serial number abrasion proves the intent to conceal the weapon's illicit origin.

Regesto Legislator

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Art. 81 c.p., art. 648 c.p.; The classification of ammunition as war ammunition depends on its perforating effect rather than caliber, and possession of a clandestine firearm with an erased serial number constitutes proof of the subjective intent required for the crime of trafficking.

Parole chiave

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illegal firearm possession war ammunition classification trafficking subjective intent serial number abrasion Cassazione inadmissibility penal sentencing discretion full metal jacket arma personale

Disposizioni normative citate

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Art. 81 c.p.
Art. 648 c.p.
110 del 1975) e ricettazione della medesima (art. 648 CP), riducendo la pena.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 c.p.p.
245596) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 133 cod. pen
art. 616 c.p
245596) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 51880 del 29/10/2019, Martilotta
Sez. 1, n. 37016 del 28/05/2019, Spina
110, essendo chiaramente finalizzata ad impedirne l'identificazione, dimostra, in mancanza di elementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza della provenienza illecita dell'arma» (ex nnultis Sez. 1, n. 37016 del 28/05/2019, Spina, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario
pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv.
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro
le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARACE MANRICO (CUI 0010BMV) nato il 03/09/1965 avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 07/04/2025, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERONA, in data 26/09/2024, nei confronti di ARACE MANRICO confermava la condanna in relazione ai reati di detenzione e porto abusivo di munizioni da guerra perchè "incamiciate" ovvero "full metal jacket" (artt. 81 cpv. c.p., 2 e 4 I. n. 895 del 1967), detenzione e porto abusivo di una pistola semiautomatica clandestina perchè con matricola abrasa (artt. 81 cpv. c.p., 23, commi 3 e 4, I. n. 110 del 1975) e ricettazione della medesima (art. 648 CP), riducendo la pena.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge con riferimento alla natura di munizioni da guerra delle munizioni cal. 7.65 "full metal jacket", è inammissibile alla stregua del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità: "Il proiettile munito di incamiciatura ha effetto perforante e rientra, pertanto, tra le munizioni da guerra, indipendentemente dal suo calibro, poiché l'adozione di detta caratteristica conferisce all'arma un'aggressività non compatibile con gli scopi meramente difensivi delle armi comuni da sparo" (ex nnultis, Sez. 1, n. 51880 del 29/10/2019, Martilotta, Rv. 278067 - 02); - il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge con riferimento all'elemento soggettivo della ricettazione perchè l'arma vene acquisita per difesa personale, è inammissibile perchè manifestamente infondato e generico.

Si è da tempo chiarito che «il possesso di un'arma clandestina integra di per sé la prova del delitto di ricettazione, poiché l'abrasione della matricola, che priva l'arma medesima di numero e dei contrassegni di cui all'art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110, essendo chiaramente finalizzata ad impedirne l'identificazione, dimostra, in mancanza di elementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza della provenienza illecita dell'arma» (ex nnultis Sez. 1, n. 37016 del 28/05/2019, Spina, Rv. 276868); - il motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, è inammissibile.

La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. /)1

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle