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Ordinanza — n. 4413/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed; revocation of suspended sentence requires comparing dates of irrevocability, not crime commission.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4413/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Gianfranco Pisicoli inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's revocation of his suspended sentence, arguing that the cumulative sanctions exceeded statutory limits. The court rejected this claim, ruling that the temporal priority of the subsequent crime must be determined by the date the original sentence became irrevocable, not the date of the new offense.

Regesto Legislator

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Art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen.; In matters of revoking a conditional sentence suspension, the priority of a subsequently judged crime must be determined by the date the granting sentence becomes irrevocable, not the date of the crime's commission.

Parole chiave

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revocation suspended sentence conditional sentence suspension cumulative sanctions limits temporal priority crime irrevocable sentence date revoca della sospensione condizionale pene condizionali revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen.
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI, con ordinanza in data 28/04/2025, revocava ex art. 168, primo comma, n.
Art. 163 cod. pen.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 163 cod. pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, SALAMINA, Rv. 280056 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISICOLI GIANFRANCO nato a ALTAMURA il 27/01/1995 avverso l'ordinanza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI, con ordinanza in data 28/04/2025, revocava ex art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen. nei confronti di PISICOLI GIANFRANCO il beneficio della sospensione condizionale concesso con sentenza della Corte d'appello di Bari in data 26/11/2021 (fatto del 1/9/2013), irrevocabile il 26/9/2023, in relazione alla sentenza della corte d'appello di Bari in data 26/1/2025 (fatti del 2016-19/1/2022; 17/10/2017), irrevocabile il 29/1/2025, perchè il cumulo sanzionatorio eccede i limiti dell'art. 163 cod. pen. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato. La giurisprudenza ha chiarito, in un caso del tutto analogo, che "In tema di revoca della sospensione condizionale della pena, l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce" (Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, SALAMINA, Rv. 280056 - 01). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso