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Ordinanza — n. 4412/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for being unfocused due to broad acquittal and lack of interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4412/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court's acquittal was broad and left no specific legal issue for the appellant to challenge. The appellant, Meroni, argued regarding responsibility and sentencing treatment, but the court found no distinct ground for review since the defendant was already fully acquitted. Consequently, the appeal was rejected as unfocused, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the judgment contains a broad acquittal that leaves no specific legal issue for the appellant to challenge, rendering the appeal unfocused and devoid of interest.

Parole chiave

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inadmissible appeal broad acquittal unfocused appeal lack of interest court costs Cassation procedure legal issue pagamento dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERONI FRANCESCO LUIGI nato il 20/05/1986 avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; fr

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 03/04/2025, in riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di BOLOGNA, in data 20/04/2022, nei confronti di MERONI FRANCESCO LUIGI, lo assolveva anche dal reato di cui all'art. 76 DLGS n. 159 del 2011, dopo che il primo giudice lo aveva già assolto dalla restante imputazione. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità e con riferimento al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è del tutto fuori fuoco posto che la sentenza ha assolto l'imputato con formula ampia.

Non si individua, nella prospettazione del ricorrente, alcun interesse al ricorso. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 18