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Ordinanza — n. 4410/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because it was filed personally instead of by a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4410/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the convicted individual filed it personally, violating mandatory representation rules. The appellant, Raffaeli Sandro, submitted the petition without a defense attorney registered on the special roll of the Court of Cassation. Consequently, the court ordered the dismissal of the appeal and imposed fines for the procedural violation.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Criminal appeals must be filed by qualified defense attorneys; personal filing renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility mandatory defense attorney special roll registration procedural violation penalty Court of Cassation rules diritto a un difensore requisito della firma autografa facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272010); ritenuto che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103, che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAFFAELLI SANDRO nato a ROMA il 02/09/1967 avverso l'ordinanza del 01/07/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; AL • (--/ j Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letto il motivo del ricorso; rilevato che il ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento è stato presentato personalmente dal condannato, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103, che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); ritenuto che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017 con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i