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Ordinanza — n. 4409/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal regarding bankruptcy pardon timing, ruling consummation occurs at declaration date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4409/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Manigrasso Giannin inadmissible due to manifestly unfounded legal arguments. The appellant argued that the consummation of the bankruptcy crime occurred at the time of the act rather than the declaration of bankruptcy, claiming this would have triggered a pardon. The court rejected this, citing established precedent that the declaration of bankruptcy is a constitutive element of the crime, fixing the consummation date at that moment.

Regesto Legislator

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Art. 1, legge 31 luglio 2006, n. 241; In matters of pardon, the timing of application or revocation must be referenced to the date of the declaratory sentence of bankruptcy, as the declaration constitutes the consummation of the crime.

Parole chiave

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bankruptcy pardon timing crime consummation date declaratory sentence element inadmissible appeal constitutive element crime bancarotta fraudolenta abbandono del procedimento per truffa reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 1, legge 31 luglio 2006, n. 241

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 40477 del 18/05/2018, Alampi
Sez. 1, n. 27426 del 01/03/2023, Pambianchi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANIGRASSO GIANNI nato a PISTOIA il 04/11/1966 avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il ricorso, con il quale Manigrasso, proponendo due motivi che presuppongono la soluzione della medesima questione sostanziandosi nelle censure di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 1, legge 31 luglio 2006, n. 241, con riferimento alla mancata applicazione dell'indulto per erronea individuazione del momento consumativo del delitto di bancarotta; in particolare, il ricorrente ritiene che la Corte di appello, abbia erroneamente ancorato al momento della dichiarazione di fallimento la consumazione del reato, dovendo, al contrario, individuare il tempus commissi delicti con riguardo al momento in cui il fatto è stato commesso, e non già a quello della dichiarazione di fallimento; di conseguenza, verificatosi il reato durante il periodo di validità del beneficio dell'indulto, e non ricorrendo condizioni ostative, il ricorrente avrebbe dovuto usufruire dello stesso; rilevato che: il ricorso è manifestamente infondato, perché basato su enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità; va ribadito il dominante orientamento di questa Corte, per il quale «in tema di indulto, per determinarne il tempo di applicazione o di revoca, deve farsi riferimento alla data della sentenza dichiarativa di fallimento» (Sez. 5, n. 40477 del 18/05/2018, Alampi, Rv. 273800-01) del quale la Corte di appello ha fatto corretta applicazione; giova, ulteriormente, richiamare il principio per cui «in tema di bancarotta, il momento consumativo dei reati coincide con la pronuncia della sentenza di fallimento nel caso di condotta esaurita anteriormente, in quanto la declaratoria di fallimento ha natura di elemento costitutivo del reato e non di condizione obiettiva di punibilità» (Sez. 1, n. 27426 del 01/03/2023, Pambianchi, Rv. 284785-01); considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.