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Ordinanza — n. 4408/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual elements under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4408/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a supervisory court order revoking his bail, arguing a violation of law and lack of reasoning. The Court rejected the appeal because it failed to specify the factual elements underlying the criticism, merely requesting a general reform without identifying the specific grounds for the objection.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The cassation appeal is inadmissible if it lacks the specific indication of the factual elements constituting the grounds for the criticism of the decision under review.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility specific factual elements requirement Art. 581 c.p.p. letter c lack of motivation specificity court costs and fine pericolo di reiterazione misure sostitutive della carcerazione sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORTOLANO DANIELE nato a MILANO il 31/05/1974 avverso l'ordinanza del 14/07/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di MILANO, con ordinanza in data 14/07/2025, revocava l'affidamento concesso a PORTOLANO DANIELE. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile perchè confutativo e generico, là dove propone una diversa valutazione degli elementi (concernenti le obiettive condotte del condannato) già logicamente analizzati dal Tribunale.

Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Il ricorso si limita a chiedere di "riformare" la decisione, proponendo una generica diversa valutazione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deci