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Ordinanza — n. 4407/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses deportation appeal citing lack of family ties and social danger assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4407/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the deportation order violated Article 8 of the European Convention on Human Rights. The applicant argued that the lower court failed to balance his family situation against public safety, yet the court found his social ties and family relations in the home country were insufficient to outweigh his criminal record and risk of reoffending. Consequently, the court affirmed that the expulsion measure was lawful and did not contravene the Convention rights.

Regesto Legislator

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Art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; Art. 8 CEDU: The court of surveillance must conduct a careful balancing of the foreigner's concrete social danger against their family situation, but the absence of family ties in the country of origin does not automatically render expulsion incompatible with Article 8 if the individual poses a significant risk to society.

Parole chiave

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deportation appeal Article 8 ECHR family ties assessment social danger balancing foreigner expulsion law criminal record impact procedural inadmissibility espulsione di familiari

Disposizioni normative citate

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Art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
286 e 8 Cedu; in particolare, ritiene la decisione fondata sulla mera sussistenza dei requisiti stabiliti dall'art. 16, comma 5, cit., e sulla inesistenza di alcun contrasto con la tutela della vita privata e familiare di cui all'art.
Art. 8 CEDU

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 1, n. 45973 del 30/10/2019, Ramirez
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROJAS GERMAN JEFFRY WILLIE (CUI 04SIQ70) nato il 30/10/1990 avverso l'ordinanza del 29/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Genova ha rigettato l'opposizione al decreto di espulsione, disposta quale sanzione alternativa nei confronti di German Jeffry Willie Rojas; letto il ricorso, con il quale il ricorrente eccepisce, con motivo unico, erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione, con riferimento agli artt. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e 8 Cedu; in particolare, ritiene la decisione fondata sulla mera sussistenza dei requisiti stabiliti dall'art. 16, comma 5, cit., e sulla inesistenza di alcun contrasto con la tutela della vita privata e familiare di cui all'art. 8 Cedu, tuttavia assunta in assenza di ogni valutazione di contemperamento tra le esigenze di salvaguardia dell'interessato e quelle di tutela dell'interesse generale; nel caso di specie, la decisione si porrebbe in contrasto con l'art. 8 Cedu, non avendo, difatti, tenuto in considerazione le condizioni socio...familiari del ricorrente, la relazione affettiva, e l'assenza di legami con il paese di origine, così determinando un vulnus ai diritti del ricorrente; rilevato che: il ricorso è manifestamente infondato, perché riproduttivo di profili di censura e di elementi fattuali già adeguatamente vagliati, e disattesi, con congrua motivazione, nell'ordinanza impugnata; va ribadito, difatti, che «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601); la relazione affettiva e l'assenza di riferimenti familiari nel Paese di origine sono stati valutati dal giudice dell'esecuzione e ritenuti ininfluenti, nel caso di specie, ad integrare alcuna condizione ostativa all'espulsione, nonché non prevalenti, nel giudizio di bilanciamento, rispetto alla pericolosità sociale del ricorrente - alla luce della commissione di un reato in esecuzione, del precedente penale da cui è gravato e da un'ulteriore segnalazione di polizia - e al rischio che egli commetta ulteriori reati - tenuto conto della natura del reato commesso e dell'assenza di prospettive lavorative; in aderenza al principio per il quale «ai fini dell'applicazione dell'espulsione dello straniero come misura alternativa alla detenzione, il giudice di sorveglianza non deve limitarsi a verificare che non sussista alcuna delle condizioni ostative previste dall'art. 19 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ma, acquisendo, ove occorra, informazioni, deve procedere, dandone conto in motivazione, ad un'attenta ponderazione della pericolosità concreta ed attuale dello straniero in rapporto alla sua complessiva situazione familiare, alla luce della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno in Italia e dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il paese di origine (Sez. 1, n. 45973 del 30/10/2019, Ramirez, Rv. 277454-01)», è stato ritenuto, per le ragioni indicate, che l'espulsione non si porrebbe in contrasto con i diritti dell'interessato tutelati dall'art. 8 Cedu, non potendo ravvisare, pertanto, le violazioni di legge e le carenze motivazionali eccepite; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas