Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4404/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against agreed sentence for generic legal qualification errors under Italian criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4404/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Marco Penzo's appeal against a preliminary judge's agreed sentence inadmissible. Penzo argued for acquittal based on a violation of procedural rules regarding legal qualification, but the court found his grounds generic and lacking in manifest error. Consequently, the appeal was rejected, and Penzo was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against agreed sentences for generic errors in legal qualification are inadmissible unless they demonstrate a manifest error evident from the text.

Parole chiave

Generato dall'IA
agreed sentence appeal legal qualification error manifest error standard generic grounds dismissal procedural inadmissibility riesame dell'entità pena pena pecuniaria sospesa permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
È inammissibile il motivo di ricorso sulla qualificazione giuridica del fatto, avendo la giurisprudenza precisato che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103
159 del 2011 Ricorre PENZO MARCO ( CUI 05Y4ZI5 ), a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: violazione dell'art. 129 cod.
art. 444 c.p
E IN DIRITTO Il GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE DEL TRIBUNALE di VENEZIA, con sentenza in data 11/06/2025, applicava nei confronti di PENZO MARCO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all' art.
art. 129 cod. proc. pen
159 del 2011 Ricorre PENZO MARCO ( CUI 05Y4ZI5 ), a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PENZO MARCO ( CUI 05Y4ZI5 ) nato a CHIOGGIA il 29/07/1999 avverso la sentenza del 11/06/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; r

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE DEL TRIBUNALE di VENEZIA, con sentenza in data 11/06/2025, applicava nei confronti di PENZO MARCO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all' art. 75 DLGS n. 159 del 2011 Ricorre PENZO MARCO ( CUI 05Y4ZI5 ), a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione al mancato proscioglimento per detto reato. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. È inammissibile il motivo di ricorso sulla qualificazione giuridica del fatto, avendo la giurisprudenza precisato che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619), mentre il ricorso è sul punto generico.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così d