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Ordinanza — n. 4403/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against execution order regarding lack of criminal conspiracy in repeated violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4403/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to exclude criminal conspiracy. The appellant argued that repeated violations of a home confinement order constituted a unified criminal plan, but the court found the acts were independent decisions made due to specific contingencies. The court ruled that the absence of prior unitary deliberation means the violations do not meet the legal requirements for criminal conspiracy under Article 81 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2, cod. pen.; Criminal conspiracy requires prior unitary deliberation of a series of criminal acts, not merely a general propensity for crime or a life program of delinquency.

Parole chiave

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criminal conspiracy unitary criminal plan home confinement violation Article 81 Penal Code execution order appeal independent criminal decisions lack of prior deliberation correità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 81, comma 2, cod. pen.
art. 385 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari
Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, Mounir
Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv.
Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digilio
242098; Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digilio, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MATTEIS MICHELE nato a LECCE il 24/03/1988 avverso l'ordinanza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, caratterizzante l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., «postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati; essi, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, ma rivelano una generale propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615, conforme Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Mounir, Rv. 284420);

«il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, fa sistematicità e le abitudini programmate di vita. Per detto riconoscimento è richiesto, inoltre, che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez.

U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074); rilevano, ai fini della prova dell'esistenza del medesimo disegno criminoso l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del "modus operandi" e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, non essendo necessaria la contemporanea ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l'unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809;

Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098; Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digilio, Rv. 284652); l'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti; considerato che: nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha escluso la riconducibilità al medesimo disegno criminoso dei reati per cui De Matteis è stato condannato sul rilievo che, pur trattandosi di violazioni omogenee della stessa norma incriminatrice, concretatesi nell'allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare, commesse in un ristretto arco spazio-temporale, difettano gli elementi sintomatici necessari al fine di ritenere che le condotte siano riconducibili ad una programmazione unitaria; invero, le condotte poste in essere, entrambe, in violazione dell'art. 385 cod. pen., sono state ritenute conseguenza di decisioni estemporanee e dettate dalle contingenze del caso, trattandosi di scelte distinte e indipendenti tra loro; a fronte di tali lineari considerazioni, il ricorrente articola censure di tipo essenzialmente confutativo, oltre che assolutamente generiche, incentrate su circostanze - l'omogeneità delle condotte, la violazione della medesima misura della sorveglianza speciale, l'identità della tipologia del reato, il medesimo bene giuridico leso, la circostanza che la distanza temporale tra le due condotte trova giustificazione nella sottoposizione del ricorrente alla misura della custodia cautelare in carcere - che non valgono, in alcun modo, a comprovare l'illegittimità delle argomentazioni svolte dal giudice dell'esecuzione, il quale ha chiarito, nell'esercizio del discrezionale apprezzamento delle vicende sottoposte al suo vaglio e senza incorrere in contraddizioni o in affermazioni manifestamente illogiche, per quale ragione debba escludersi l'esistenza, nella fattispecie, di un riconoscibile, originario disegno criminoso; inoltre, a fronte dell'allegazione da parte del ricorrente degli elementi ritenuti sintomatici della programmazione unitaria delle condotte, il giudice dell'esecuzione ha, valorizzando dati di segno contrario con una motivazione esente dalle illogicità e dalle carenze motivazionali, e dalle apodittiche e generiche considerazioni che non si confrontano con la valutazione posta a fondamento della decisione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trennila in fav