Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4402/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual elements under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4402/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to meet the specificity requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the revocation of his home detention, arguing the judge erred in assessing the risk posed by a drug user entering his home. The court ruled that the appeal did not identify the specific factual elements underlying the criticism, preventing the appellate judge from exercising its supervisory power.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The appeal must specify the factual elements supporting the criticism; a generic challenge without identifying these elements renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal specificity requirements factual elements home detention revocation Code of Criminal Procedure revoca del permesso di dimora detentore del domicilio restrizione di libertà

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POIDOMANI FABIO SALVATORE nato a CATANIA il 06/08/1997 avverso l'ordinanza del 16/07/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di CATANIA, con ordinanza in data 16/07/2025, revocava la misura della detenzione domiciliare applicata a POIDOMANI FABIO SALVATORE. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile perchè generico, là dove non sviluppa critiche specifiche al ragionamento secondo il quale il soggetto che voleva accedere all'abitazione era in possesso di droga e che il condannato lo ha immediatamente avvisato della presenza degli operanti (che monitorava con telecamere), così palesando l'inadeguatezza della misura applicata. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deci