Cassation appeal dismissed because only the prosecutor at the surveillance tribunal has standing to challenge surveillance orders.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore Generale filed a cassation appeal against a Bolzano surveillance judge's order rejecting a conversion request. The court found the appeal inadmissible because the filing party lacked legal standing to challenge such decisions. The court ruled that exclusive standing belongs solely to the prosecutor at the specific tribunal where the surveillance office is located.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 678, comma 3, cod. proc. pen.; Only the prosecutor of the Republic at the tribunal housing the surveillance office has exclusive standing to file a cassation appeal against surveillance judge decisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLZANOnei confronti di: RIGH ETTO LORENZO nato a BOLZANO il 05/05/1969 avverso l'ordinanza del 29/01/2025 del GIUD. SORVEGLIANZA di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il Magistrato di sorveglianza di BOLZANO, con ordinanza in data 29/01/2025, rigettava l'opposizione presentata dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Trento - sezione distaccata di Bolzano avverso l'ordinanza del 9/12/2024 che aveva rigettato l'istanza di conversione ex art. 660 c.p.p. nei confronti di Lorenzo RIGHETTO. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Trento - sezione distaccata di Bolzano, deducendo violazione di legge. Il ricorso è inammissibile perchè proposto da soggetto non legittimato. Si è chiarito che: "La legittimazione a proporre ricorso per cassazione avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza spetta, in via esclusiva, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio di sorveglianza, ai sensi dell'art. 678, comma 3, cod. proc. pen." (Sez. 1, Sentenza n. 18886 del 28/02/2019 Cc. (dep. 06/05/2019 ) Rv. 275472 - 01; Conf. Sez. 1, n. 1337/95, Rv. 201614-01; Sez. 1, n. 1320/95, Rv. 200594-01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 18/12/20