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Ordinanza — n. 4401/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because only the prosecutor at the surveillance tribunal has standing to challenge surveillance orders.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4401/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Procuratore Generale filed a cassation appeal against a Bolzano surveillance judge's order rejecting a conversion request. The court found the appeal inadmissible because the filing party lacked legal standing to challenge such decisions. The court ruled that exclusive standing belongs solely to the prosecutor at the specific tribunal where the surveillance office is located.

Regesto Legislator

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Art. 678, comma 3, cod. proc. pen.; Only the prosecutor of the Republic at the tribunal housing the surveillance office has exclusive standing to file a cassation appeal against surveillance judge decisions.

Parole chiave

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legal standing cassation procuratore della Repubblica magistrato di sorveglianza conversione istanza legittimazione attiva aggravamento della pena istanza di revisione penale esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 678, comma 3, cod. proc. pen.
Si è chiarito che: "La legittimazione a proporre ricorso per cassazione avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza spetta, in via esclusiva, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio di sorveglianza, ai sensi dell'art. 678, comma 3, cod. proc. pen." (Sez.
art. 660 c.p
E IN DIRITTO Il Magistrato di sorveglianza di BOLZANO, con ordinanza in data 29/01/2025, rigettava l'opposizione presentata dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Trento - sezione distaccata di Bolzano avverso l'ordinanza del 9/12/2024 che aveva rigettato l'istanza di conversione ex art. 660 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 18886 del 28/02/2019
pen." (Sez. 1, Sentenza n. 18886 del 28/02/2019 Cc.
Conf. Sez. 1, n. 1337/95
275472 - 01; Conf. Sez. 1, n. 1337/95, Rv.
Sez. 1, n. 1320/95
201614-01; Sez. 1, n. 1320/95, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLZANOnei confronti di: RIGH ETTO LORENZO nato a BOLZANO il 05/05/1969 avverso l'ordinanza del 29/01/2025 del GIUD. SORVEGLIANZA di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il Magistrato di sorveglianza di BOLZANO, con ordinanza in data 29/01/2025, rigettava l'opposizione presentata dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Trento - sezione distaccata di Bolzano avverso l'ordinanza del 9/12/2024 che aveva rigettato l'istanza di conversione ex art. 660 c.p.p. nei confronti di Lorenzo RIGHETTO. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Trento - sezione distaccata di Bolzano, deducendo violazione di legge. Il ricorso è inammissibile perchè proposto da soggetto non legittimato. Si è chiarito che: "La legittimazione a proporre ricorso per cassazione avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza spetta, in via esclusiva, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio di sorveglianza, ai sensi dell'art. 678, comma 3, cod. proc. pen." (Sez. 1, Sentenza n. 18886 del 28/02/2019 Cc. (dep. 06/05/2019 ) Rv. 275472 - 01; Conf. Sez. 1, n. 1337/95, Rv. 201614-01; Sez. 1, n. 1320/95, Rv. 200594-01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 18/12/20