Ordinanza — n. 4392/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELSADI KAIS (CUI 064CREO) nato il 25/02/1982 avverso la sentenza del 25/09/2024 del GIUDICE DI PACE di EMPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, con la quale Kais Elsadi è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 10-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, di cui ai tre capi di imputazione; letto il motivo del ricorso, con il quale il ricorrente censura l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 34, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274; rilevato che: il motivo di ricorso è generico, nonché privo di determinatezza, sostanziandosi nella rassegna di orientamenti giurisprudenziali in materia e di indicazioni di carattere astratto, e quindi in una doglianza meramente contestativa, in assenza di qualsiasi indicazione degli elementi specifici da cui desumere l'esiguità del danno o del pericolo, o il modesto grado di colpevolezza dell'imputato, idonei, nel caso di specie, a consentire il giudizio di particolare tenuità del fatto; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 4392/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 10-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, di cui ai tre capi di imputazione; letto il motivo del ricorso, con il quale il ricorrente censura l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 34, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274; rilevato che: il motivo di ricorso è generico, nonché privo di determinatezza, sostanziandosi nella rassegna di orientamenti giurisprudenziali in materia e di indicazioni di carattere astratto, e quindi in una doglianza meramente contestativa, in assenza di qualsiasi indicazione degli elementi specifici da cui desumere l'esiguità del danno o del pericolo, o il modesto grado di colpevolezza dell'imputato, idonei, nel caso di specie, a consentire il giudizio di particolare tenuità del fatto; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELSADI KAIS (CUI 064CREO) nato il 25/02/1982 avverso la sentenza del 25/09/2024 del GIUDICE DI PACE di EMPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata, con la quale Kais Elsadi è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 10-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, di cui ai tre capi di imputazione; letto il motivo del ricorso, con il quale il ricorrente censura l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 34, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274; rilevato che: il motivo di ricorso è generico, nonché privo di determinatezza, sostanziandosi nella rassegna di orientamenti giurisprudenziali in materia e di indicazioni di carattere astratto, e quindi in una doglianza meramente contestativa, in assenza di qualsiasi indicazione degli elementi specifici da cui desumere l'esiguità del danno o del pericolo, o il modesto grado di colpevolezza dell'imputato, idonei, nel caso di specie, a consentire il giudizio di particolare tenuità del fatto; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso