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Ordinanza — n. 4383/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to subsequent lack of interest as the sentence was already served.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4383/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant had already served the sentence, eliminating the legal interest to challenge the lower court's order. The applicant argued for annulment based on procedural violations, but the Court found that the utility of the appeal vanished once the penalty was executed. Consequently, the appeal was rejected under Article 591 of the Code of Criminal Procedure for the absence of a concrete and current interest.

Regesto Legislator

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Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the interest to challenge the decision has subsequently disappeared due to the fulfillment of the underlying obligation or the attainment of the desired result.

Parole chiave

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subsequent lack of interest inadmissibility of appeal served sentence procedural utility Article 591 criminal procedure concrete and current interest procedural economy permesso di dimora scaduto

Disposizioni normative citate

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Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
La costante giurisprudenza di legittimità ha osservato che la nozione d'interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod.
Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011
Sez. U, n. 10272 del 27/09/1995
251693), oltre a doversi configurare il requisito dell'interesse in maniera immediata, concreta e attuale e sussistere, oltre che al momento della proposizione del gravame, anche in quello della sua decisione (Sez. U, n. 10272 del 27/09/1995, Serafino, Rv.
Sez. U, n. 42 del 13/12/1995
202269; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv.
Sez. U, n. 20 del 09/10/1996
203093; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv.
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997
206169; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv.
Sez. 6, n. 44805 del 05/11/2003
tra le altre, Sez. 6, n. 44805 del 05/11/2003, Scarpelli, Rv.
Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006
227168; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, De Mitri, Rv.
Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012
234859; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv.
Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013
252910; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUNAAMA KHALID nato il 15/12/1993 avverso l'ordinanza del 07/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il Presidente del Tribunale di TORINO, con ordinanza in data 07/01/2025, dichiarava inammissibile l'istanza di affidamento e detenzione domiciliare presentata da BOUNAAMA KHALID. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione poichè la inammissibilità è stata dichiarata in vista della prossima espiazione della pena. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La costante giurisprudenza di legittimità ha osservato che la nozione d'interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata secondo una prospettiva utilitaristica, correlata alla finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e a quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativa (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693), oltre a doversi configurare il requisito dell'interesse in maniera immediata, concreta e attuale e sussistere, oltre che al momento della proposizione del gravame, anche in quello della sua decisione (Sez. U, n. 10272 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165). Si è presa in specifica e concorrente considerazione la categoria della «carenza d'interesse sopraggiunta», individuandosi il suo fondamento giustificativo nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse alla impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez.

U. Marinaj, citata). Nel caso in esame deve ritenersi venuto meno l'interesse da parte del ricorrente all'annullamento n dell'ordinanzal-,1 k At-d L'esame del ricorso nel merito ppare precluso dal rilievo preliminare e assorbente della sopraggiunta carenza di interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione che determina la inammissibilità della stessa, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Dagli atti emerge che, dopo la presentazione del ricorso, il ricorrente ha espiato la pena relativa, conformemente al fine pena già indicato in atti.

Non si deve condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, non essendovi soccombenza neppure virtuale (cfr. tra le altre, Sez. 6, n. 44805 del 05/11/2003, Scarpelli, Rv. 227168; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, De Mitri, Rv. 234859; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di int