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Ordinanza — n. 4382/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4382/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4382/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBRUZZESE ANTONIO nato a COSENZA il 27/03/1975 avverso l'ordinanza del 29/10/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso e la memoria difensiva; rilevato che: il giudice dell'esecuzione ha escluso la riconducibilità al medesimo disegno criminoso dei reati per cui Abbruzzese è stato condannato sulla scorta del rigetto di una precedente identica istanza ex art. 671 cod. proc. pen. presentata nell'interesse del ricorrente e della irrilevanza delle dichiarazioni rese, in sede di successive indagini difensive, dalla parte offesa delle estorsioni al fine di superare la valutazione effettuata dal primo giudice dell'esecuzione adito; il primo rigetto èstato motivato con l'irrilevanza della circostanza che le estorsioni di cui alle sentenze delle quali è stata chiesta l'unificazione sono state indirizzate nei confronti della stessa persona offesa e della non decisività della contiguità spazio-temporale delle condotte, difettando gli ulteriori presupposti di cui all'art. 81 cod. pen.; ritenuto che:

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, art. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 4382/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 671 cod. proc. pen. presentata nell'interesse del ricorrente e della irrilevanza delle dichiarazioni rese, in sede di successive indagini difensive, dalla parte offesa delle estorsioni al fine di superare la valutazione effettuata dal primo giudice dell'esecuzione adito; il primo rigetto èstato motivato con l'irrilevanza della circostanza che le estorsioni di cui alle sentenze delle quali è stata chiesta l'unificazione sono state indirizzate nei confronti della stessa persona offesa e della non decisività della contiguità spazio-temporale delle condotte, difettando gli ulteriori presupposti di cui all'art. 81 cod. pen.; ritenuto che:

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione reato continuato attività criminosa altri reati doppia punibilità permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
261394); deve essere affermato il principio di diritto per il quale, in tema di esecuzione, è esclusa la possibilità di individuare profili di novità idonei a sovvertire il giudicato esecutivo formatosi in materia di riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.
art. 81 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBRUZZESE ANTONIO nato a COSENZA il 27/03/1975 avverso l'ordinanza del 29/10/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;

4. Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso e la memoria difensiva; rilevato che: il giudice dell'esecuzione ha escluso la riconducibilità al medesimo disegno criminoso dei reati per cui Abbruzzese è stato condannato sulla scorta del rigetto di una precedente identica istanza ex art. 671 cod. proc. pen. presentata nell'interesse del ricorrente e della irrilevanza delle dichiarazioni rese, in sede di successive indagini difensive, dalla parte offesa delle estorsioni al fine di superare la valutazione effettuata dal primo giudice dell'esecuzione adito; il primo rigetto èstato motivato con l'irrilevanza della circostanza che le estorsioni di cui alle sentenze delle quali è stata chiesta l'unificazione sono state indirizzate nei confronti della stessa persona offesa e della non decisività della contiguità spazio-temporale delle condotte, difettando gli ulteriori presupposti di cui all'art. 81 cod. pen.; ritenuto che:

è necessario ribadire che «in tema di incidente di esecuzione, l'art. 666 comma secondo cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l'istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione» ( Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, dep. 2017, Crescenza, Rv. 269841); si tratta di principio sostanzialmente conforme all'altro secondo cui, il perimetro entro il quale deve essere compiuta la valutazione del giudice dell'esecuzione, è individuato tenendo conto che «il provvedimento del giudice dell'esecuzione divenuto formalmente irrevocabile preclude, ai sensi dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., una nuova pronuncia sul medesimo "petitum" finché non si prospettino elementi che, riguardati per il loro significato sostanziale e non per l'apparente novità della veste formale, possono essere effettivamente qualificati come nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, sopravvenuti ovvero preesistenti, che non abbiano già formato oggetto di valutazione ai fini della precedente decisione, ed altre precedenti conformi» (Sez. 3, n. 50005 del 01/07/2014, Iacomino, Rv. 261394); deve essere affermato il principio di diritto per il quale, in tema di esecuzione, è esclusa la possibilità di individuare profili di novità idonei a sovvertire il giudicato esecutivo formatosi in materia di riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. nelle dichiarazioni rese unilateralmente al difensore in sede di indagini difensive, aventi ad oggetto elementi già valutati nel provvedimento definitivo; ad ogni modo, le argomentazioni sviluppate nel provvedimento impugnato in punto di inidoneità della dichiarazioni della persona offesa a sovvertire il giudicato esecutivo sono state contrastate con allegazioni, ulteriormente, generiche, in quanto meramente confutative e avversative rispetto a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca