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Ordinanza — n. 4379/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming habitual association requirement was not met for probation violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4379/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Alfio Elmiro Cariati's appeal inadmissible, upholding the lower court's finding of guilt for violating probation conditions. The appellant argued that his four encounters with convicted individuals were occasional rather than habitual, but the court affirmed that established case law requires multiple stable contacts to constitute a violation. Since the lower court provided complete reasoning on the frequency and nature of these meetings, the appellate court found no grounds to re-examine the merits.

Regesto Legislator

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Art. 75, comma 1, d.lgs. 159/2011; Art. 8, comma 4, d.lgs. 159/2011: The crime of violating the prohibition to habitually associate with convicted persons requires habitual or serial behavior, configurably only through multiple and stable contacts with subjects under preventive measures.

Parole chiave

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probation violation habitual association preventive measures Cassazione appeal inadmissible appeal corrispondenza con il difensore prove acquisite tramite sorveglianza reati contro la sfera personale riservata

Disposizioni normative citate

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Art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Art. 8, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio
8, comma 4, del medesimo d.lgs., implica un'abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati» (Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv.
Sez. 1, n. 53403 del 10/10/2017, Iurlaro
Sez. 1, n. 53403 del 10/10/2017, Iurlaro, Rv.
Sez. 1, n. 27049 del 09/05/2017, Massinnino
271902 - 01; Sez. 1, n. 27049 del 09/05/2017, Massinnino, Rv.
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Ordinanza — n. 46884/2024 — snpen
Cassation court dismisses appeal against conviction for violating special surveillance association rules due to lack of habitual contact.
Ordinanza — n. 10722/2026 — snpen
Cassation court dismisses appeal regarding habitual association requirement for violation of special surveillance prescription. The court rejects the claim that a single violation negates habitual association. The decision upholds the lower court's finding of multiple contacts over nine months. The ruling confirms that plural and stable contacts define the crime under the specified law. The court finds the defense arguments insufficient to alter the established facts. The appeal is declared inadmissible with costs awarded to the state. The legal principle requires multiple interactions to constitute the offense. The judgment reinforces the strict interpretation of surveillance violation statutes. The outcome favors the prosecution's position on habitual association. The court emphasizes the need for concrete evidence of repeated behavior. The decision concludes that the lower court applied the law correctly.
Sentenza — n. 29970/2023 — snpen
Cassation court dismisses appeal against conviction for violating special surveillance obligations by associating with convicted persons.
Ordinanza — n. 20282/2026 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of repetition in the alleged habitual association offense.
Ordinanza — n. 12575/2022 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to prescription expiration after appellate judgment in a preventive surveillance case.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARIATI ALFIO ELMIRO nato a COSENZA il 25/09/1976 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; i Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha confermato quella di primo grado con la quale Alfio Elmiro Cariati è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, violava le relative prescrizioni associandosi a soggetti pregiudicati in quattro occasioni; letto il motivo del ricorso, con il quale è stata eccepita l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione in punto di sussistenza del requisito dell'abitualità delle condotte, stante la natura occasionale e casuale degli incontri; rilevato che: la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che «il reato di cui all'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale "di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza", prevista dall'art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs., implica un'abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati» (Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942 - 01;

Sez. 1, n. 53403 del 10/10/2017, Iurlaro, Rv. 271902 - 01; Sez. 1, n. 27049 del 09/05/2017, Massinnino, Rv. 270635 - 01); i giudici di merito si sono attenuti a tale principio, avendo illustrato le ragioni per le quali ritenere che gli incontri fossero abituali, quali il numero, la loro frequenza e le specifiche circostanze fattuali di ognuno di essi; ritenuto che: a fronte di tali complete e lineari considerazioni, il ricorrente formula una doglianza meramente confutativa, di merito e reiterativa dei motivi di appello, insistendo sulla natura occasionale e non abituale degli incontri - desumibile dalla casualità degli stessi, dal numero esiguo e dal luogo in cui sono avvenuti - lamentando, inoltre, la mancata considerazione, nella sentenza impugnata, della complessiva condotta tenuta durante la sottoposizione alla misura, e quindi degli ulteriori controlli effettuati; si tratta di profili già presi in esame dai giudici di merito e che sul punto la congrua motivazione (che ha valorizzato le modalità, i tempi e i luoghi degli incontri per desumere l'abitualità della frequentazione con soggetti pregiudicati) non è sindacabile in questa sede; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del