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Ordinanza — n. 4369/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds under Article 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4369/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's application of special surveillance measures but failed to cite specific legal errors or factual elements supporting his claims. The court ruled that the appeal lacked the required specificity mandated by Article 581 of the Code of Criminal Procedure, as it merely disagreed with the judges' evaluations without developing concrete legal arguments.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 4, lett. c) c.p.p.; The appeal must specify the elements underlying the grievances; a mere disagreement with the lower court's motivated evaluation without specific legal grounds renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal specificity requirements Article 581 c.p.p. special surveillance measures court costs and fine tolleranza del soggiorno rischio di soggiorno illegale visto di soggiorno

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 4, lett. c) c.p.p.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma Ole--4;n tALCA,L 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCARO CARMELO nato a FRANCAVILLA DI SICILIA( ITALIA) il 19/06/1965 avverso il decreto del 17/07/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'appello di MESSINA, con decreto in data 17/07/2025, rigettava l'appello presentato da VACCARO CARMELO avverso il decreto del Tribunale di Messina in data 13 febbraio 2024 che gli aveva applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S con obbligo di soggiorno. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla attualità della pericolosità e alla "non utilità dell'obbligo di soggiorno". Il ricorso è inammissibile. Non sono consentiti i motivi sul vizio della motivazione che costituiscono le censure mosse dal ricorso. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma Ole--4;n tALCA,L 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione den_sentenzà 'impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Il ricorso si limita a non convenire con le motivate valutazioni dei giudici di merito sull'attualità della pericolosità, senza sviluppare alcuna specifica censura in diritto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così