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Ordinanza — n. 4365/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of standing due to procedural timing violations under Italian Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4365/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant filed the petition personally after the new procedural rules took effect, violating specific standing requirements. The appellant challenged a partial rejection of a request under Article 671 of the Criminal Procedure Code, arguing legal violations and lack of reasoning. The court ruled that the appeal must be treated de plano and dismissed it because the appellant lacked the necessary legal standing to file the petition under the current statutory framework.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal filed personally by a convicted person after the entry into force of new procedural rules is inadmissible due to lack of standing, as the new regime strictly regulates who may initiate such challenges.

Parole chiave

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lack of standing procedural timing criminal procedure code de plano treatment personal filing inadmissible appeal procedural novella godimento dei diritti civili

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 671 c.p
E IN DIRITTO Il Tribunale di MILANO (giudice dell'esecuzione), con ordinanza in data 21/05/2025, rigettava in parte l'istanza ex art. 671 c.p.p.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RONDENA CHRISTIAN nato a MAGENTA il 01/04/1972 avverso l'ordinanza del 21/05/2025 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il Tribunale di MILANO (giudice dell'esecuzione), con ordinanza in data 21/05/2025, rigettava in parte l'istanza ex art. 671 c.p.p. presentata da RONDENA CHRISTIAN. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 18