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Ordinanza — n. 4362/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on criminal sentence calculation error, ruling the original order was correct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4362/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Raffaele Tuccillo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Tuccillo argued the start date for his sentence calculation was wrong because he had already served time since October 2019, yet the lower court used August 2020. The court found the appeal unfounded because the lower court's order explicitly acknowledged a material error regarding the start date and correctly applied the detention period from August 2019 to August 2020 for the cumulative sentence calculation.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: When a lower court's order contains a material error in the calculation of sentence accumulation that is subsequently corrected in the reasoning, the appeal based on such error is inadmissible as the final decision is substantively correct.

Parole chiave

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criminal sentence calculation cumulative punishment material error correction inadmissible appeal detention period computation court costs award procedural error review esecuzione delle pene e delle misure

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUCCILLO RAFFAELE nato a AFRAGOLA 11 12/12/1976 avverso l'ordinanza del 08/07/2025 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; t), Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, presentata nell'interesse di Raffaele Tuccillo, avente ad oggetto la rideterminazione del cumulo giuridico e del fine pena; letto il ricorso; rilevato che: il ricorrente eccepisce vizio di motivazione in ordine alla corretta formazione del cumulo delle pene inflitte, sulla premessa che, essendosi trovato in espiazione pena dall'8 ottobre 2019, il calcolo, in ragione della commissione dell'ultimo reato in tale data e di tutti gli altri reati inclusi nel cumulo in data antecedente, dovesse avere quella decorrenza, e non già aL.04 agosto 2020, come erroneamente ritenuto nell'ordinanza impugnata; lamenta, inoltre, l'omessa considerazione dei periodi di carcerazione subita e l'omessa acquisizione di informazioni al fine di procedere ad un cumulo unitario; considerato che: il ricorso è manifestamente infondato, in quanto non si confronta con l'ordinanza impugnata, nella quale si legge che l'indicazione della data del 24 agosto 2020, quale decorrenza della detenzione, è stata il frutto di un mero errore materiale, risultando, nel provvedimento di cumulo, che il periodo detentivo dall'8 agosto 2019 al 23 agosto 2020 è stato computato ai fini del calcolo della scadenza della pena, che risulta, pertanto, corretta; tale considerazione consente di ritenere assorbite tutte le altre doglianze di cui al ricorso; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.