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Ordinanza — n. 4361/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-allowed grounds and lack of specific motivation for acquittal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4361/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a lighter sentence and an acquittal based on specific statutory grounds, but the Court ruled that appeals against plea-bargain sentences are strictly limited to specific legal errors. Furthermore, the lower court's reference to the statutory acquittal provisions was deemed sufficient without needing detailed analysis of the alleged non-punishability factors.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: Appeals against sentences resulting from a plea bargain are admissible only for specific legal grounds, and the absence of explicit acquittal findings is not a ground for cassation unless concrete elements of non-punishability are evident in the record.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea bargain sentencing review acquittal provisions omission general mitigating circumstances procedural code article 448 infrazione alla legge sulle armi porto abusivo di armi recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
che avrebbero indotto il giudicante ad irrogare una pena più mite (secondo motivo); il ricorso verte su motivi non consentiti, giacché, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt.
Art. 444, cod. proc. pen.
Art. 129, cod. proc. pen.
(capo 3); l'imputato ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione affidato a due motivi, con i quali ha dedotto violazionL di legge e vizi motivazionali in relazione alla mancata valutazione della sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 62, n. 6, cod. pen.
Art. 697, cod. pen.
art. 648 cod. pen
(capo 1), art. 648 cod. pen.
art. 697 cod. pen
(capo 2) e art. 697 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
che il giudice debba sempre procedere ad accertare che non sussista una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013
pen.) può essere oggetto di controllo di legittimità, per vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ai sensi della disposizione menzionata (Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Fede, Rv.
Sez. 4, n. 30867 del 17/06/2011
Sez. 4, n. 30867 del 17/06/2011, Hallulli e altro, Rv.
Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011
è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CRISTOFARO MICHELE nato a AVERSA il 11/04/1979 avverso la sentenza del 02/07/2025 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: con sentenza del 2 luglio 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., nei confronti di Michele De Cristofaro la pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito, di due anni e sei mesi di reclusione e 1.200 euro di multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 23, primo e terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, e 11 e 23, primo comma, legge cit. (capo 1), art. 648 cod. pen. (capo 2) e art. 697 cod. pen. (capo 3); l'imputato ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione affidato a due motivi, con i quali ha dedotto violazionL di legge e vizi motivazionali in relazione alla mancata valutazione della sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., con riferimento al reato di cui al capo 2) dell'imputazione (primo motivo) e alla mancata valutazione dell'adeguatezza della pena concordata dalle parti, in particolare con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. che avrebbero indotto il giudicante ad irrogare una pena più mite (secondo motivo); il ricorso verte su motivi non consentiti, giacché, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

«solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza»; considerato, quanto al primo motivo, che, pur prevedendo il secondo comma dell'art. 444 cod. proc. pen. che il giudice debba sempre procedere ad accertare che non sussista una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e sussistendo, quindi, l'obbligo, in capo al giudice, di accertare l'insussistenza delle condizioni per pronunciare il proscioglimento, l'eventuale omissione della motivazione sul punto non è censurabile in sede di legittimità; il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione - anche implicita - che è stata compiuta la verifica; la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti (escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen.) può essere oggetto di controllo di legittimità, per vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ai sensi della disposizione menzionata (Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Fede, Rv. 256359;

Sez. 4, n. 30867 del 17/06/2011, Hallulli e altro, Rv. 250902); nella motivazione della sentenza di patteggiamento, dunque, il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011, dep. 2012, Alba, Rv. 252085); nel caso di specie, il giudice, nel ritenere ammissibile l'accordo intervenuto tra le parti, ha escluso la sussistenza di presupposti per pervenire ad una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., dando specifico conto degli atti di indagine riferibili a tutti i capi di imputazione e, con riferimento allo specifico reato di cui al capo 2) dell'imputazione, degli elementi atti a ritenere integrato il delitto di ricettazione, rispetto ai quali l'esistenza di una causa di non punibilità è stata genericamente prospettata dal ricorrente, con l'esposizione di dati fattuali (la natura della pistola a salve, di per sé priva di matricola) puntualmente disattesi nella sentenza impugnata (la provenienza clandestina dell'arma, in quanto originariamente a salve e poi trasformata in arma da sparo, e quindi delittuosa in quanto provento di delitto), con la conseguenza che la doglianza va disattesa; quanto al secondo motivo, è inammissibile, in sede di legittimità, ogni impugnazione contenente eccezioni o censure relative al merito delle valutazioni sottese al consenso prestato; tutte le statuizioni non illegittime, concordate tra le parti e recepite in sentenza, in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la legge riconosce alle parti e che il giudice ratifica, non possono essere dalle stesse parti rimesse in discussione con il ricorso per cassazione; la parte non può, difatti, dolersi della misura della pena «patteggiata», trattandosi di profilo estraneo alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazioneella 7\1 causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem