Cassation appeal dismissed as inadmissible because the agreement ratified the modified charges without violating procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Russo Rosario inadmissible. The lower court had applied a negotiated sentence based on modified charges under Article 444 of the Code of Criminal Procedure. The appellant failed to demonstrate that the final judgment ignored the agreed terms or violated Article 129 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible when the contested judgment results from a party agreement that ratifies the modified charges, provided the appellant does not prove the court disregarded the agreed terms or violated procedural provisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO ROSARIO nato a CENTURIPE il 09/07/1966 avverso la sentenza del 25/06/2025 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il GIP DEL TRIBUNALE di NAPOLI NORD, con sentenza in data 25/06/2025, applicava nei confronti di RUSSO ROSARIO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt. 2, 4 e 7 I. n. 895/67, 23 I. n. 110/75, 648 e 697 cod. pen. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla intervenuta modifica dell'imputazione e alla violazione dell'art. 129 c.p.p. Il ricorso è inammissibile. L'accordo ratificato dal giudice si sviluppa a seguito della modifica dell'imputazione.
Il ricorso non deduce che la pronuncia non tenga conto di quanto convenuto. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 1