Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4360/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the agreement ratified the modified charges without violating procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4360/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Russo Rosario inadmissible. The lower court had applied a negotiated sentence based on modified charges under Article 444 of the Code of Criminal Procedure. The appellant failed to demonstrate that the final judgment ignored the agreed terms or violated Article 129 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 444 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible when the contested judgment results from a party agreement that ratifies the modified charges, provided the appellant does not prove the court disregarded the agreed terms or violated procedural provisions.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility negotiated sentence agreement modified charges ratification Article 444 criminal procedure Article 129 criminal procedure violazioni della legge sulle armi sanzioni penali pene condizionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 c.p.p.
E IN DIRITTO Il GIP DEL TRIBUNALE di NAPOLI NORD, con sentenza in data 25/06/2025, applicava nei confronti di RUSSO ROSARIO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt.
Art. 129 c.p.p.
Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla intervenuta modifica dell'imputazione e alla violazione dell'art. 129 c.p.p. Il ricorso è inammissibile.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 444 c.p
E IN DIRITTO Il GIP DEL TRIBUNALE di NAPOLI NORD, con sentenza in data 25/06/2025, applicava nei confronti di RUSSO ROSARIO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt.
art. 129 c.p
Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla intervenuta modifica dell'imputazione e alla violazione dell'art. 129 c.p.p.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO ROSARIO nato a CENTURIPE il 09/07/1966 avverso la sentenza del 25/06/2025 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GIP DEL TRIBUNALE di NAPOLI NORD, con sentenza in data 25/06/2025, applicava nei confronti di RUSSO ROSARIO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt. 2, 4 e 7 I. n. 895/67, 23 I. n. 110/75, 648 e 697 cod. pen. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla intervenuta modifica dell'imputazione e alla violazione dell'art. 129 c.p.p. Il ricorso è inammissibile. L'accordo ratificato dal giudice si sviluppa a seguito della modifica dell'imputazione.

Il ricorso non deduce che la pronuncia non tenga conto di quanto convenuto. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 1