Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to filing a non-executivity request after the 30-day deadline expired.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant filed a request for non-enforceability of a judgment after the statutory 30-day deadline had passed. The applicant argued that the appeal period should be 45 days, but the lower court correctly applied the rule that the extended period only applies when the judge explicitly sets a longer time in the decision. Consequently, the court ruled that the request was untimely and ordered the applicant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 544, comma 3; Art. 585, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.: The 45-day appeal period applies solely when the judge explicitly extends the deposit deadline in the decision; otherwise, the 30-day limit from notification stands.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTUCCI LETIZIA nato a CARRARA il 25/06/1974 avverso l'ordinanza del 07/07/2025 del TRIBUNALE di MASSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il Tribunale di MASSA (giudice dell'esecuzione), con ordinanza in data 07/07/2025, rigettava l'istanza ex art. 670 cod. proc. pen. presentata da SANTUCCI LETIZIA volta a ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza pronunciata da quell'Ufficio in data 25/02/2025, depositata in data 1/04/2025, oltre il termine di gg. 15 stabilito dall'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., essendo stato interposto appello in data 19/05/2025, a fronte di un avviso di deposito notificato in data 3/04/2025. Propone ricorso per cassazione la condannata, deducendo la violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al ritenuto passaggio in giudicato della sentenza poiché il termine per impugnare dovrebbe essere superiore ai 30 gg. Il ricorso è inammissibile. La giurisprudenza ha da tempo chiarito che "In tema di termini per l'impugnazione, quello di 45 giorni previsto dallo art. 585 comma primo lett.
c) cod. proc. pen. si applica solo nel caso in cui la stesura della motivazione della sentenza sia particolarmente complessa, per il numero delle parti o delle imputazioni, o per la gravità di queste ed il Giudice abbia, nel relativo dispositivo, indicato per il deposito della decisione, un termine più lungo di quello ordinario di 15 giorni preveduto dall'art.544 cod. proc. pen.. Nella diversa ipotesi in cui non sia stato rispettato il termine ordinario di deposito della sentenza, ma nel relativo dispositivo letto in udienza non sia stato fissato un maggior termine per esso, la impugnazione deve essere proposta entro 30 giorni dalla notificazione all'imputato ed al difensore dell'avviso di deposito della stessa, a norma degli artt. 585 comma primo lett.
b) e 2 lett.
c) e 544 comma secondo cod. proc. pen." (Sez. 3, n. 504 del 11/12/1995 - dep. 1996, Onesti, Rv. 203553 - 01). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così