Cassation court dismisses appeal claiming procedural flaws in home visit controls under special surveillance laws.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the manifest unfounded nature of the defendant's procedural objections regarding home visit controls. The lower court found the defendant liable for violating specific curfew and reporting requirements under special surveillance measures, noting negative results from multiple police checks. The court rejected the generic defense arguments, ruling that any breach of these specific obligations constitutes a crime under the relevant statute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; In violation of obligations or prescriptions imposed by special surveillance with residence obligation, any non-compliance constitutes the crime provided for in the second paragraph of Article 75, regardless of the specific mode of violation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANARO RAFFAELE nato a ALTAMURA il 17/11/1988 avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Bari, confermando quella di primo grado, ha ritenuto Raffaele Panaro responsabile del delitto di cui all'art. 75, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, violava la prescrizione di non rincasare più tardi delle ore 22 e non uscire prima delle ore 06.00 senza comprovata necessità, e comunque senza averne dato tempestivo avviso alle autorità di pubblica sicurezza, non essendo stato rinvenuto in casa durante i controlli effettuati in data 13 ottobre 2018 (alle ore 02.40, alle ore 03.05, dalle ore 04.20 alle ore 04.35 e dalle ore 05.35 alle ore 05.45); letto il motivo del ricorso, con il quale è stato eccepito il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del fatto, con specifico riferimento alle modalità con cui sono stati effettuati detti controlli; rilevato che: il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del rilievo difensivo, atteso che la condotta è stata sussunta, correttamente, nella fattispecie delittuosa sanzionata dall'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, in quanto riferibile alle prescrizioni imposte con la sorveglianza speciale con connesso obbligo di soggiorno; alcun dato normativo, infatti, autorizza a supporre che le violazioni degli obblighi o delle prescrizioni connotanti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno non ricadano nell'ipotesi delittuosa contestata al ricorrente; considerato che: in tema di misure di prevenzione, difatti, integra il delitto di cui all'art. 75, 2 comma, d.lgs. n. 159 del 2011, la condotta posta in essere in violazione degli obblighi o delle prescrizioni imposte con la misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno (Sez. 7, n. 11217 del 29/01/2014, Polimeni, Rv. 264477-01), così sanzionandosi qualunque tipo di inosservanza sia degli obblighi che delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, differenziando tale ipotesi da quella, meno grave, di cui al comma 1, relativa alla violazione degli obblighi riguardanti la sola sorveglianza speciale (Sez. 1, n. 8412 del 27/1/2009, P.G. in proc.
Iuorio, Rv. 242975; Sez. 2, n. 27022 del 27/3/2012, Cozzella, Rv. 253410); peraltro, la doglianza difensiva risulta estremamente generica, atteso che il giudizio di responsabilità si fonda sull'annotazione di servizio dei Carabinieri che hanno proceduto ad effettuare i controlli, tutti con esito negativo, non essendo stato precisato, inoltre, quale correlazione dovrebbe ravvisarsi tra le modalità di A effettuazione degli stessi e la insussistenza del fatto, e quindi per quali ragioni si sarebbero rivelati inidonei a dimostrare l'assenza dell'imputato; ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle