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Ordinanza — n. 4356/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of motivation regarding generic mitigating circumstances in a public place spray can case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4356/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances. The appellant argued for leniency based on the spray can's weight and lack of actual harm, but the trial court found the item was in a moving vehicle and posed a lethal threat. The supreme court upheld the decision, noting the appellant failed to provide specific factual elements omitted by the judge.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The court must examine relevant elements from the criminal code to determine generic mitigating circumstances, and a single element regarding the offender's personality or the crime's nature can suffice, provided the reasoning is not generic and contradicted by evidence.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances Art. 62-bis criminal code lack of motivation appeal public place offense inadmissible appeal resipiscence requirement procedural inadmissibility reato grave di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
e, in specie, del principio secondo cui «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.
Art. 4 legge 2 ottobre 1967, n. 895
Art. 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895
art. 62-bis cod. pen
art. 133 cod. pen
e, in specie, del principio secondo cui «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRETU IONUT CIPRIAN nato il 24/06/1984 avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; 9)2( Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il motivo del ricorso; rilevato che: il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato per il reato di cui agli artt. 4 e 7, legge 2 ottobre 1967, n. 895, per avere portato illegalmente in luogo pubblico una bomboletta spray "Cs ko dispersant" del peso di 90 grammi; con il ricorso, Cretu lamenta, con motivo unico, la carenza e l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata, in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; la richiesta è stata disattesa in ragione dell'assenza, nel caso di specie, di alcuna circostanza idonea a far ritenere l'imputato meritevole delle circostanze invocate, in quanto dimostratosi restio ad ogni manifestazione di resipiscenza; considerato che: a fronte di un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e, in specie, del principio secondo cui «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), il ricorrente oppone obiezioni di assoluta genericità, nonché smentite dalle risultanze probatorie in atti; invero, le modalità di detenzione della bomboletta e la concreta inefficacia lesiva del liquido presente in essa — invocate a sostegno della richiesta de qua, quali elementi che avrebbero consentito, ove considerati, un giudizio favorevole al riconoscimento delle circostanze in questione — sono stati confutati e smentiti dal giudice di merito, essendo stata rinvenuta la bomboletta nell'autovettura che circolava sulla pubblica via ed essendo stata evidenziata la potenzialità nociva e lesiva della stessa; il ricorrente non descrive, peraltro, le circostanze di fatto asseritamente pretermesse dal giudicante; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend