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Ordinanza — n. 4355/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4355/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4355/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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E IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di assise di appello di Catania ha accolto la richiesta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. avanzata da Natale Nizza, Salvatore Sam Privitera e Michael Agatino Sanfilippo, e ha rideterminato la pena per i delitti loro ascritti nella misura concordata dalle parti.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 4355/2026 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi sono inammissibili perché proposti avverso una sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti, atteso che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione controllo della commisurazione della pena adeguamento della pena alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di assise di appello di Catania ha accolto la richiesta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PRIVITERA SALVATORE SAM nato a CATANIA il 23/05/1997 SANFILIPPO MICHAEL AGATINO nato a CATANIA il 12/10/1999 avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di assise di appello di Catania ha accolto la richiesta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. avanzata da Natale Nizza, Salvatore Sam Privitera e Michael Agatino Sanfilippo, e ha rideterminato la pena per i delitti loro ascritti nella misura concordata dalle parti.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Michael Agatino Sanfilippo e Salvatore Sam Privitera, a mezzo dei loro difensori e con separati atti, con riferimento alla misura della pena inflitta.

3. I ricorsi sono inammissibili perché proposti avverso una sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti, atteso che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

Quanto ai vizi denunciabili, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed a contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 1/6/2018, Rv. 272969) o a quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01).

Nel caso di specie, agli imputati è stata applicata la pena nella misura concordata dalle parti e, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili in quanto proposti per motivi non consentiti.

4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila ciascuno.uk?

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.