Italian Supreme Court dismisses appeal claiming suspended sentence extinction allows new suspension for prior conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Appeal of L'Aquila rejected Andrea Fragassi's request for a suspended sentence on a 2023 conviction after his 2010 sentence had expired. Fragassi argued that the original preclusion no longer applied since the prior penalty was extinguished. The Court ruled this claim inadmissible because the extinction of a previous sentence does not revive the possibility of granting a suspended sentence for a separately and irrevocably established crime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 167 cod. pen.; Art. 168 cod. pen.: The extinction of a penalty due to the expiration of the suspension period does not revive the possibility of granting the benefit of conditional suspension for a subsequent, irrevocably ascertained offense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRAGASSI ANDREA nato a PESCARA il 06/10/1976 avverso l'ordinanza del 17/07/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di L'AQUILA (giudice dell'esecuzione), con ordinanza in data 17/07/2025, rigettava, per quanto qui interessa, l'istanza proposta da FRAGASSI ANDREA volta a ottenere la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta con la sentenza Corte appello L'Aquila in data 24/10/2023. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione di legge poichè il giudice dell'esecuzione, dopo avere dichiarato estinta la pena ex art. 167 cod. pen. inflitta dal GUP del Tribunale di Pescara in data 7/10/2010, poteva applicare il detto beneficio alla successiva condanna irrevocabile, non sussistendo più l'originaria preclusione.
Il motivo è inammissibile perchè manifestamente infondato. L'estinzione della pena a seguito del decorso del termine fissato in ragione della sospensione condizionale di essa, non fa affatto "rivivere" la possibilità di concedere a un successivo fatto, già irrevocabilmente accertato, il beneficio della sospensione condizionale. La pretesa è contraria al diritto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso