Cassation appeal dismissed for late filing; appeal against confiscation order filed after 15-day deadline expired.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible without formalities because it was filed after the statutory deadline expired. The appellant argued that the trial court erred in jurisdiction and procedure regarding the confiscation of a firearm following a dismissal of charges. The Court ruled that the appeal was submitted on July 10, 2025, exceeding the fifteen-day limit from the June 18 notification date.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: Appeals filed after the expiration of the fifteen-day period from notification are declared inadmissible without formalities.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TONDINI LUCIO nato a ARI il 19/11/1954 avverso l'ordinanza del 16/06/2025 del TRIBUNALE di CHIETIudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; ,4r
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Lucio Tondini ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Chieti emessa, in funzione di giudice dell'esecuzione, in data 16 giugno 2025, con la quale ha rigettato la richiesta, presentata con atto di appello e riqualificata come incidente di esecuzione, di annullamento del provvedimento di confisca e distruzione della pistola, emesso in data 28 marzo 2024 dal Tribunale di Chieti nel procedimento penale a carico del ricorrente per i reati di cui agli artt. 110 e 612, secondo comma, cod. pen., nell'ambito del quale era stata sequestrata l'arma in oggetto, disponendone, anziché la distruzione, la devoluzione, secondo legge, al Corpo di Artiglieria territorialmente competente.
2. Con il ricorso il ricorrente, a mezzo del proprio difensore, articola tre motivi. 2.1. Con il primo eccepisce violazione di legge in relazione agli artt. 665 e ss cod. proc. pen., ritenendo che la competenza a decidere sulla questione appartenesse al giudice della cognizione, non risultando ancora irrevocabile, al momento della presentazione dell'appello avverso il provvedimento di confisca, la sentenza del Tribunale di Chieti del 15 marzo 2024, con la quale è stato dichiarato non luogo a procedere per intervenuta remissione di querela. 2.2.
Con il secondo eccepisce violazione di legge in relazione agli artt. 205 e 236 cod. pen., per avere il Tribunale di Chieti emesso un provvedimento abnorme, avendo disposto la confisca con successivo e diverso provvedimento, piuttosto che con la sentenza di condanna. 2.3. Con il terzo eccepisce violazione di legge in relazione all'art. 240 cod. pen., per essere stata ordinata la confisca , nonostante la sentenza di proscioglimento per estinzione del reato a seguito di remissione di querela, non rientrando il reato di minaccia aggravata dall'uso dell'arma tra quelli legittimanti la confisca obbligatoria.
3. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, nei casi previsti dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (ossia inosservanza dei termini per proporre impugnazione), la Corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso. Risulta dagli atti che l'ordinanza impugnata è stata resa e depositata in data 16 giugno 2025, e che è stata notificata al domicilio eletto in data 18 giugno 2025 (diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, che indica quale data di notifica il 25 giugno 2025). L'ordinanza doveva quindi essere impugnata nel termine di giorni quindici decorrenti dalla data di notificazione (artt. 585, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. a), cod. proc. pen.). Risulta invece che il ricorso per cassazione sia stato depositato il 10 luglio 2025, oltre il termine fissato dalla legge, scaduto in data 3 luglio 2025.
4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del