Ordinanza — n. 4348/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BARI VITO nato a BARI 1114/06/1990 avverso l'ordinanza del 27/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata con la quale il Tribunale di sorveglianza di Bari ha rigettato le istanze di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen. e alla detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1- bis, Ord. pen., presentate nell'interesse di Vito Di Bari, in ragione della revoca, intervenuta in data 24 agosto 2023, della misura alternativa dell'affidamento in prova precedentemente concessa e, dunque, della preclusione di cui all'art. 58- quater, secondo comma, Ord. pen.; letti i motivi di ricorso con i quali si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla preclusione di cui all'art. 58-quater, comma secondo, Ord. pen. (primo motivo) e violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa indicazione di elementi favorevoli al detenuto e all'omesso giudizio prognostico necessario all'analisi del comportamento dello stesso (secondo motivo); rilevato che: a supporto di entrambi i motivi, il ricorrente, ritenendo illegittima la decisione impugnata in quanto assunta in assenza del necessario giudizio prognostico in favore del condannato, volto alla valutazione di elementi positivi e del corretto percorso detentivo, articola argomentazioni generiche ed in palese contrasto con i dati normativi, posto che il rigetto delle richieste è stato giustificato sulla scorta del divieto triennale di concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa, previsto dall'art. 58-quater, secondo comma, Ord. pen.; il ricorrente richiama elementi privi di decisività, quali le valutazioni effettuate dall'Equipe trattamentale, il positivo comportamento tenuto durante l'esecuzione della pena in carcere, il fine pena quasi prossimo; considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 4348/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BARI VITO nato a BARI 1114/06/1990 avverso l'ordinanza del 27/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata con la quale il Tribunale di sorveglianza di Bari ha rigettato le istanze di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen. e alla detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1- bis, Ord. pen., presentate nell'interesse di Vito Di Bari, in ragione della revoca, intervenuta in data 24 agosto 2023, della misura alternativa dell'affidamento in prova precedentemente concessa e, dunque, della preclusione di cui all'art. 58- quater, secondo comma, Ord. pen.; letti i motivi di ricorso con i quali si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla preclusione di cui all'art. 58-quater, comma secondo, Ord. pen. (primo motivo) e violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa indicazione di elementi favorevoli al detenuto e all'omesso giudizio prognostico necessario all'analisi del comportamento dello stesso (secondo motivo); rilevato che: a supporto di entrambi i motivi, il ricorrente, ritenendo illegittima la decisione impugnata in quanto assunta in assenza del necessario giudizio prognostico in favore del condannato, volto alla valutazione di elementi positivi e del corretto percorso detentivo, articola argomentazioni generiche ed in palese contrasto con i dati normativi, posto che il rigetto delle richieste è stato giustificato sulla scorta del divieto triennale di concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa, previsto dall'art. 58-quater, secondo comma, Ord. pen.; il ricorrente richiama elementi privi di decisività, quali le valutazioni effettuate dall'Equipe trattamentale, il positivo comportamento tenuto durante l'esecuzione della pena in carcere, il fine pena quasi prossimo; considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.