Ordinanza — n. 4346/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAto la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHIMIRI SALAH nato il 15/03/1980 avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 24/02/2025, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data 25/01/2024, nei confronti di KHIMIRI SALAH in relazione al reato di cui all' art. 4 L n. 110 del 1975 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato, nonché con riguardo alle circostanze attenuanti generiche. Il motivo sulla responsabilità è inammissibile poiché si limita a ricordare i principi giurisprudenziali senza sviluppare alcuna critica alla motivazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 4346/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 4 L n. 110 del 1975 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato, nonché con riguardo alle circostanze attenuanti generiche. Il motivo sulla responsabilità è inammissibile poiché si limita a ricordare i principi giurisprudenziali senza sviluppare alcuna critica alla motivazione.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHIMIRI SALAH nato il 15/03/1980 avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 24/02/2025, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data 25/01/2024, nei confronti di KHIMIRI SALAH in relazione al reato di cui all' art. 4 L n. 110 del 1975 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato, nonché con riguardo alle circostanze attenuanti generiche. Il motivo sulla responsabilità è inammissibile poiché si limita a ricordare i principi giurisprudenziali senza sviluppare alcuna critica alla motivazione.
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così d