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Ordinanza — n. 4344/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal court order dismissed by Cassation due to waiver of appeal and procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4344/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant formally renounced the challenge to the lower court's order. The appellant had previously requested a review of an execution order regarding an association offense but later withdrew the protest. Consequently, the court ordered the payment of procedural costs and a fine based on the waiver.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: When a defendant renounces the appeal before the Court of Cassation, the appeal is inadmissible, and the appellant is condemned to pay procedural costs and a fine.

Parole chiave

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waiver of appeal inadmissibility procedural costs criminal execution Cassation procedure ritiro della querela penale revoca dell'annullamento revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 617 c.p.p.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro cinquecento a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANDOLFI ANDREA (CUI 01ROOPJ) nato a NAPOLI il 08/10/1974 avverso l'ordinanza del 30/04/2025 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; Y°11

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI (giudice dell'esecuzione), con ordinanza in data 30/04/2025, rigettava l'istanza di perinnetrazione della condotta delittuosa associativa presentata da ANDOLFI ANDREA in relazione alla sentenza pronunciata da quell'Ufficio in data 5 giugno 2020. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Con dichiarazione resa al direttore dell'istituto di detenzione ha rinunciato all'impugnazione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro cinquecento a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento alla cassa delle ammende. Così deciso il 18/1