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Ordinanza — n. 4342/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4342/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4342/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EVTIMOVA KRASIMIRA YORDANOVA nata a KYUSTENDIL (BULGARIA) il 21/06/1987 avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di SALERNO, con sentenza in data 04/04/2025, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia, pronunciata dal TRIBUNALE di SALERNO, in data 17/05/2024, nei confronti di EVTIMOVA KRASIMIRA YORDANOVA in relazione al reato di cui all'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 14 del 2017, in relazione all'art. 21-ter d.l. n. 113 del 2018 (con. dalla legge n. 132 del 2018), il giorno 14.1.2020. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo i seguenti motivi. Con memoria insiste per la ammissibilità e fondatezza. Motivi: - il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità e alla rinnovazione istruttoria, è inammissibile, in quanto il provvedimento del Questore impositivo del divieto di accedere in una precisa zona della città è stato legittimamente emesso per fronteggiare descritte e non contestate situazioni di pericolo, a nulla rilevando il precedente provvedimento sindacale in forza del quale l'imputata era stata amministrativamente sanzionata per la violazione di detto ordine contingibile e urgente; del resto, alla luce della accertata autonomia del provvedimento questorile, è inammissibile la deduzione che lamenta la mancata acquisizione dell'ordinanza sindacale; - il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile, in quanto non contesta la rilevata reiterata violazione del provvedimento del Questore, non sanzionata per il decorso del termine di prescrizione, ma rilevante ai fini dell'art. 131-bis cod.pen. (Sez. 3, n. 32857 del 12/07/2022, Musone, Rv. 283486 - 01: "In tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai fini della valutazione del presupposto ostativo del comportamento abituale, ai sensi dell'art. 131-bis, comma terzo, cod. pen., rilevano i reati della stessa indole dichiarati prescritti nell'ambito dello stesso procedimento, posto che l'estinzione del reato per prescrizione non elide ogni effetto penale della sentenza");

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 4342/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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violazione delle norme sicurezza violazione del divieto d'entrata pratiche vietate restrizioni accessorie reati contro la pubblica autorità divieto di molestie

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EVTIMOVA KRASIMIRA YORDANOVA nata a KYUSTENDIL (BULGARIA) il 21/06/1987 avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di SALERNO, con sentenza in data 04/04/2025, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia, pronunciata dal TRIBUNALE di SALERNO, in data 17/05/2024, nei confronti di EVTIMOVA KRASIMIRA YORDANOVA in relazione al reato di cui all'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 14 del 2017, in relazione all'art. 21-ter d.l. n. 113 del 2018 (con. dalla legge n. 132 del 2018), il giorno 14.1.2020. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo i seguenti motivi. Con memoria insiste per la ammissibilità e fondatezza. Motivi: - il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità e alla rinnovazione istruttoria, è inammissibile, in quanto il provvedimento del Questore impositivo del divieto di accedere in una precisa zona della città è stato legittimamente emesso per fronteggiare descritte e non contestate situazioni di pericolo, a nulla rilevando il precedente provvedimento sindacale in forza del quale l'imputata era stata amministrativamente sanzionata per la violazione di detto ordine contingibile e urgente; del resto, alla luce della accertata autonomia del provvedimento questorile, è inammissibile la deduzione che lamenta la mancata acquisizione dell'ordinanza sindacale; - il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile, in quanto non contesta la rilevata reiterata violazione del provvedimento del Questore, non sanzionata per il decorso del termine di prescrizione, ma rilevante ai fini dell'art. 131-bis cod.pen. (Sez. 3, n. 32857 del 12/07/2022, Musone, Rv. 283486 - 01: "In tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai fini della valutazione del presupposto ostativo del comportamento abituale, ai sensi dell'art. 131-bis, comma terzo, cod. pen., rilevano i reati della stessa indole dichiarati prescritti nell'ambito dello stesso procedimento, posto che l'estinzione del reato per prescrizione non elide ogni effetto penale della sentenza");

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.