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Ordinanza — n. 4316/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic mitigating circumstances as inadmissible in legality proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4316/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeals by Halilovic Assunta and Husovic Manuela inadmissible regarding the denial of generic mitigating circumstances. The appellants argued that the lower court failed to consider all favorable elements, but the court rejected this, noting the first-instance judgment provided exhaustive and logical reasoning. The decision rests on the principle that appellate courts do not require the trial judge to address every single favorable fact, only those deemed decisive.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The appellate court must not re-examine the denial of generic mitigating circumstances if the first-instance judgment offers exhaustive and logical reasoning, as it is sufficient for the trial judge to consider only the decisive elements.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances legality proceedings appellate review standards exhaustive reasoning inadmissible appeal restituzione dell'assistenza sociale importanza del successo d'integrazione attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

UR ORDINANZA Halilovic Assunta nato a PRATO il 03/02/1972 Husovic Manuela nato a ROMA il 24/02/1990 avverso la sentenza del 28/05/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Ignazio Pardo;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Halilovic Assunta e di Husovic Manuela; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è, ad ogni modo, manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esaustiva nonché esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere est