Italian court dismisses appeal against aggravated robbery and knife carrying conviction as inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Rahem Fazel inadmissible and ordered him to pay court costs. The court found the first ground of appeal merely repetitive of previously rejected factual assessments regarding the victim's statements, while the second ground alleging a flaw in reasoning for the knife carrying charge was deemed manifestly unfounded. Consequently, the conviction for aggravated robbery and carrying a weapon stands, and the appellant must cover the procedural expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals that merely reiterate factual findings already established or allege non-existent logical flaws in the lower court's reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
UR ORDINANZA Rahem Fazel nato a (AFGHANISTAN) il 01/01/1990 avverso la sentenza del 03/04/2025 della Corte d'appello di Trieste dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Ignazio Pardo;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Rahem Fazel, ritenuto che il primo motivo, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità per i reati di rapina aggravata e di porto di coltello, è, in parte, riproduttivo di profili di censura in tema di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, schiettamente fattuali, già adeguatamente disattesi dalla Corte territoriale con congrue e non illogiche argomentazioni (si veda pag. 4, ove si è sottolineata, in piena aderenza alle valutazioni del giudice di primo grado, la piena attendibilità delle dichiarazioni dello stesso); osservato che il secondo motivo di ricorso che deduce vizio di motivazione in relazione alla condanna per il porto di coltello (reato di cui al capo b) dell’imputazione) è manifestamente infondato in quanto deduce vizi asseriti di illogicità della motivazione non riscontrabili dalla lettura del provvedimento impugnato (si veda, nello specifico, pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere es