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Ordinanza — n. 4311/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as repetitive and procedurally barred regarding robbery qualification and sentencing excessiveness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4311/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a reclassification of robbery to aggravated theft and requested a mitigating circumstance, but the lower court had already rejected these claims with sufficient justification. The court found the arguments repetitive and noted that the claim regarding excessive sentencing was procedurally barred because it was not formally raised in the appellate stage.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.p.; Art. 360 n. 4 c.p.p.: Appeals must be substantively new and not merely repetitive of lower court decisions; arguments regarding sentencing excessiveness require specific formal deduction in the appeal to avoid procedural preclusion.

Parole chiave

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repetitive appeal procedural preclusion robbery qualification mitigating circumstance sentencing excessiveness appellate review court costs furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.p.
Art. 360 n. 4 c.p.p.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Letto il ricorso di Ferrandelli Giulio, Ritenuto che le doglianze proposte dal ricorrente in punto di violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione del delitto di rapina in furto aggravato e al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n.
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Testo completo

UR ORDINANZA Ferrandelli Giulio nato a VENEZIA il 25/02/1975 avverso la sentenza del 14/03/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Ignazio Pardo;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ferrandelli Giulio, Ritenuto che le doglianze proposte dal ricorrente in punto di violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione del delitto di rapina in furto aggravato e al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen., appaiono manifestamente infondate e reiterative; che infatti il ricorso è inammissibile in quanto reiterativo di doglianze già sottoposte al vaglio della Corte di merito, che le ha disattese con un supporto giustificativo che non presta il fianco a censura per correttezza e congruenza logica, e in questa sede riproposte in difetto della necessaria correlazione critica con le ragioni alla base della reiezione del gravame; che invero, la Corte territoriale ha congruamente esaminato le doglianze che instavano per l'alternativa qualificazione giuridica del delitto di rapina richiamando a fondamento del diniego le dichiarazioni del teste Luca Varia in ordine alle modalità di commissione del fatto, il quale in particolare riferiva di essere stato violentemente strattonato nella fase di esecuzione del delitto; che la Corte ha altresì ha negato il riconoscimento dell’attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. con valutazione non censurabile in sede di legittimità a fronte della pacifica natura plurioffensiva dell'illecito e dell’entità del danno cagionato; che con specifico riferimento al terzo motivo di ricorso, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto attinente alla dedotta eccessività del trattamento sanzionatorio, profilo che, oltre a non integrare un vizio scrutinabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti di manifesta illogicità o violazione di legge, risulta, peraltro, non essere stato ritualmente dedotto nei motivi di appello, con conseguente formazione della preclusione processuale sul punto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2