Italian Supreme Court dismisses appeal claiming lack of reasoning regarding minor's age and general mitigating circumstances. The court finds the lower court's reasoning logical and consistent with evidence. The appeal is declared inadmissible under procedural law. The court also excludes costs for minors. The decision upholds the original judgment on sentencing grounds. The ruling emphasizes the validity of the trial court's assessment of aggravating factors. The court rejects the claim of logical inconsistency in the sentencing rationale. The appeal fails to demonstrate a valid defect in the lower court's decision-making process. The judgment confirms the proper application of statutory mitigation rules for minors. The court maintains that the reasoning was sufficient and coherent throughout the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court's reasoning was flawed regarding the application of mitigating circumstances for a minor. The appellant argued that the court failed to properly weigh the minor's age against aggravating factors, alleging contradictions in the judgment's logic. The Supreme Court found these allegations baseless, noting that the lower court's reasoning was linear, coherent, and fully supported by the evidence presented at trial. Consequently, the appeal was dismissed without costs, as proceedings involving minors are exempt from such financial penalties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 1 lett. e c.p.p.; Art. 69 e 62 bis c.p.: The Supreme Court holds that an appeal alleging a lack of reasoning or logical inconsistency in the application of mitigating circumstances for minors is inadmissible if the lower court's decision demonstrates a coherent and exhaustive analysis of the evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
!CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 4309/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 02/02/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * D * Presidente * n. sez. 1310/2026* * Relatore CC 27/01/2026* * * 29452/2025* * *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a BARI il 22/12/2000avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE * di Baridato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO* il ricorso di * *Ritenuto che i motivi di ricorso con cui si deduce vizio di motivazione ex art. 606comma 1 lett. e cod. proc. pen. in relazione agli artt. 69 e 62 bis cod. pen. con riferimentoalla mancata applicazione con giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generichee della minore età rispetto alle contestate aggravanti sono manifestamente infondati inquanto denunziano asserite contraddittorietà e palese illogicità della motivazione che dallalettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare ecoerente logicità conforme all esauriente disamina dei dati probatori si veda in particolarepag. 2rilevato pertanto che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile e che trattandosi diprocedimento a carico di minorenni è esclusa la condanna al pagamento delle speseprocessuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende * U n. 15del 31/05/2000 * 216704CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 4309/2026196/2003 e ss.mm.
Roma lì 02/02/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * D * Presidente * n. sez. 1310/2026* * Relatore CC 27/01/2026* * * 29452/2025* * *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a BARI il 22/12/2000avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE * di Baridato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO* il ricorso di * *Ritenuto che i motivi di ricorso con cui si deduce vizio di motivazione ex art. 606comma 1 lett. e cod. proc. pen. in relazione agli artt. 69 e 62 bis cod. pen. con riferimentoalla mancata applicazione con giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generichee della minore età rispetto alle contestate aggravanti sono manifestamente infondati inquanto denunziano asserite contraddittorietà e palese illogicità della motivazione che dallalettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare ecoerente logicità conforme all esauriente disamina dei dati probatori si veda in particolarepag. 2rilevato pertanto che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile e che trattandosi diprocedimento a carico di minorenni è esclusa la condanna al pagamento delle speseprocessuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende * U n. 15del 31/05/2000 * 216704 *Dichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso 27/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * D *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL * 52 *196/03 E Dichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso 27/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * D *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL * 52 *196/03 E *