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Ordinanza — n. 4308/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for re-evaluating facts and logic of lower court judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4308/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Aleci Giampiero inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued the lower court's reasoning regarding criminal responsibility under Article 629 of the Penal Code was illogical and factually inconsistent. The court rejected this, citing the principle that the Supreme Court cannot re-evaluate evidence or second-guess the logical construction of facts performed by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 629 cod. pen.; The Court of Cassazione cannot re-evaluate the evidence or the logical consistency of the lower court's reasoning, and must accept the factual reconstruction and argumentation presented by the court of first instance.

Parole chiave

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criminal responsibility inadmissible appeal re-evaluation of facts logical consistency Article 629 Penal Code procedural preclusion costs of appeal sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 629 cod. pen.
Letto il ricorso di Aleci Giampiero, Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 629 cod.
art. 629 cod. pen
Letto il ricorso di Aleci Giampiero, Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 629 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

UR ORDINANZA Aleci Giampiero nato a MARSALA il 22/07/1983 avverso la sentenza del 02/04/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Ignazio Pardo;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Aleci Giampiero, Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 629 cod. pen. denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali e una diversa ricostruzione storica dei fatti, è da ritenersi infondato, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. da 9 a 11) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; che in particolare la Corte d’appello ha riferito come le dichiarazioni della persona offesa hanno trovato riscontro sia nelle deposizioni di altri testi che nella percezione diretta dei fatti dei Carabinieri al momento del suo arresto, circostanze queste che hanno determinato una valutazione di inammissibilità della richiesta di rinnovazione istruttoria; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il C