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Ordinanza — n. 4307/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation against lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4307/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant argued that the lower court failed to provide specific reasoning regarding the crime of receiving stolen goods, but the Court found these arguments merely repetitive of those already rejected on appeal. Consequently, the Court ruled that the appellant's complaints lacked the necessary critical depth required for admissibility in a review proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on grounds that are merely apparent repetitions of arguments already dismissed, failing to provide a specific, argumentative critique of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility lack of specific argumentation repetitive grounds dismissal receiving stolen goods Italian procedural law spese del veicolo a motore motivi di cassazione reato di pirateria della strada

Disposizioni normative citate

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

UR ORDINANZA Mastromatteo Mario Luigi nato a MILANO il 02/07/1983 avverso la sentenza del 12/06/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Ignazio Pardo;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mastromatteo Mario Luigi, ritenuto che il primo motivo ed unico del ricorso, che contesta l’omessa, contraddittoria ed apparente motivazione relativamente al reato di ricettazione, non è consentito poiché, innanzitutto, fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (pag.5 dell’impugnata sentenza), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che detto motivo di ricorso contesta, inoltre, la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità, denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali e tale doglianza non è consentita dalla legge in sede di legittimità stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, peraltro, il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento fondato sul rinvenimento dell’imputato in possesso di un’autovettura di origine furtiva (si vedano, in particolare, pag. 5 e 6) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/20