Ordinanza — n. 4306/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAUR ORDINANZA Di Cristino Emiliano nato a SAN SEVERO il 09/06/1974 avverso la sentenza del 04/06/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Ignazio Pardo; Letto il ricorso di Di Cristino Emiliano, Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che contestano l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, nonché violazione di legge in tema di testimonianza c.d. indiretta, risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha sconfessato l'invocata inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato, in quanto alcuna richiesta di sentire il dichiarante era stata formulata dalle parti (si veda sul punto Sez.6, n. 12982 del 20/02/2020, L., Rv. 279259: "Nel giudizio di appello sono utilizzabili, senza che ciò determini violazione dell'art.195, comma 1, cod. proc. pen., le dichiarazioni "de relato", qualora nel giudizio di primo grado la difesa non avesse richiesto l'audizione del teste diretto, per implicito rinunciando ad avvalersi del diritto a procedere al suo esame"); che manifestamente infondato appare il terzo motivo posto che la sentenza della Corte costituzionale n. 141 del 2023 ha avuto ad oggetto la declaratoria di illegittimità costituzionale del divieto di prevalenza dell’attenuante del 62 n 4 cod. pen. rispetto alla recidiva e non anche delle circostanze attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 4306/2026 — snpen · Corte di Cassazione: indiretta, risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha sconfessato l'invocata inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato, in quanto alcuna richiesta di sentire il dichiarante era stata formulata dalle parti (si veda sul punto Sez.6, n. 12982 del 20/02/2020, L., Rv. 279259: "Nel giudizio di appello sono utilizzabili, senza che ciò determini violazione dell'art.195, comma 1, cod. proc. pen., le dichiarazioni "de relato", qualora nel giudizio di primo grado la difesa non avesse richiesto l'audizione del teste diretto, per implicito rinunciando ad avvalersi del diritto a procedere al suo esame"); che manifestamente infondato appare il terzo motivo posto che la sentenza della Corte costituzionale n. 141 del 2023 ha avuto ad oggetto la declaratoria di illegittimità costituzionale del divieto di prevalenza dell’attenuante del 62 n 4 cod. pen. rispetto alla recidiva e non anche delle circostanze attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
UR ORDINANZA Di Cristino Emiliano nato a SAN SEVERO il 09/06/1974 avverso la sentenza del 04/06/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Ignazio Pardo;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Di Cristino Emiliano, Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che contestano l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, nonché violazione di legge in tema di testimonianza c.d. indiretta, risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha sconfessato l'invocata inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato, in quanto alcuna richiesta di sentire il dichiarante era stata formulata dalle parti (si veda sul punto Sez.6, n. 12982 del 20/02/2020, L., Rv. 279259: "Nel giudizio di appello sono utilizzabili, senza che ciò determini violazione dell'art.195, comma 1, cod. proc. pen., le dichiarazioni "de relato", qualora nel giudizio di primo grado la difesa non avesse richiesto l'audizione del teste diretto, per implicito rinunciando ad avvalersi del diritto a procedere al suo esame"); che manifestamente infondato appare il terzo motivo posto che la sentenza della Corte costituzionale n. 141 del 2023 ha avuto ad oggetto la declaratoria di illegittimità costituzionale del divieto di prevalenza dell’attenuante del 62 n 4 cod. pen. rispetto alla recidiva e non anche delle circostanze attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consig