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Ordinanza — n. 4304/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of motivation regarding Article 448 c.p.p. omission.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4304/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Dileo Savino inadmissible and ordered him to pay court costs. Savino argued that the Court of Appeal failed to properly apply Article 448 of the Code of Criminal Procedure regarding the omission of motivation. The court rejected this claim as groundless and repetitive, noting that the lower court's reasoning on the gravity of facts and the defendant's professional dedication to crimes was logical and free of vices.

Regesto Legislator

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Art. 448 comma 1 ultimo periodo c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal challenging the lack of motivation for the non-application of Article 448 c.p.p. is inadmissible if the lower court's reasoning is not manifestly illogical or defective.

Parole chiave

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lack of motivation omission of reasoning Article 448 c.p.p. inadmissible appeal Court of Cassation motivazione inadeguata delle censure costituzionali eccezione di incostituzionalità concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 448 comma 1 ultimo periodo c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

UR ORDINANZA Dileo Savino nato a CANOSA DI PUGLIA il 28/12/1996 avverso la sentenza del 20/02/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Ignazio Pardo;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Dileo Savino, Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la mancanza di motivazione in ordine all’omessa applicazione dell’art.448 comma uno ultimo periodo c.p.p. da parte della Corte d’Appello è manifestamente infondato e reiterativo alla luce delle osservazioni svolte dalla Corte di merito a pag. 4 circa la notevole gravità di fatti, la dedizione professionale alla consumazione dei reati, la ricezione di più beni oggetto di differenti furti che in quanto ancorate a plurimi aspetti del fatto e della personalità interpretati senza alcuna manifesta illogicità appaiono prive di vizi denunciabili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere estensor