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Ordinanza — n. 4303/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against criminal liability findings, upholding lower court's factual assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4303/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeals by Abid Issam and Abid Adil inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants challenged the lower court's finding of joint criminal responsibility, arguing for a different factual reconstruction and pointing out alleged logical flaws in the reasoning. The court rejected these claims because the Court of Cassation lacks the power to re-evaluate facts, reserving that authority exclusively for the trial judge who provided a logically sound and exhaustive analysis of the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or substitute its own assessment of evidence for that of the court of first instance, as such review is reserved exclusively to the judge of merit.

Parole chiave

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Court of Cassation powers factual re-evaluation prohibition joint criminal responsibility appeal inadmissibility judicial review limits crimine di aggressione tentate lesioni personali gravi attentato

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Testo completo

UR ORDINANZA Abid Issam nato a CASABLANCA (MAROCCO) il 17/11/1983 Abid Adil nato a CASABLANCA (MAROCCO) il 20/01/1977 avverso la sentenza del 15/11/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Ignazio Pardo;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Abid Issam e di Abid Adil; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione della penale responsabilità di entrambi gli imputati, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. da 4 a 8 ove la corte sottolinea le modalità esecutive dei fatti portati a termine da entrambi gli imputati in concorso); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); osservato che il secondo e il quarto motivo, denunziano asseriti difetti o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che, invece, dalla lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all’esauriente disamina dei dati probatori; ritenuto inoltre che il terzo motivo, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Abid Issam denunciando il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle prove, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; che peraltro, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 6 ove si spiega che l’Issam proseguiva nella aggressione della vittima) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna di ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso,