Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and waiver of liability claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Romano Alfonso and Tufano Giovanni inadmissible and ordered them to pay court costs. The court ruled that Alfonso's appeal was barred because his arguments regarding liability had already been waived in a prior settlement agreement, while Tufano's appeal was rejected for being confused and generic. Consequently, the judges correctly omitted to address the liability issue, and the appeals were dismissed without substantive review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 597, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 589, cod. proc. pen.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if the grounds do not specifically target the decision points and if liability claims have been previously waived, preventing the appellate court from considering them.
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UR ORDINANZA Romano Alfonso nato a NAPOLI il 04/01/1986 Tufano Giovanni nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 02/02/1984 avverso la sentenza del 26/02/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Ignazio Pardo;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto i ricorsi di Romano Alfonso e Tufano Giovanni, Ritenuto che con riferimento alla posizione del Romano, ai sensi dell'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., l'effetto devolutivo dell'impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti e, di conseguenza, una volta che essi costituiscano oggetto di rinuncia ex art. 589 cod. proc. pen., non può il giudice di appello prenderli in considerazione; che, nella specie, trattandosi di censure inerenti la responsabilità, già oggetto di rinuncia in appello a seguito di sentenza di concordato, i giudici del merito hanno correttamente omesso di pronunciarsi sul punto, non incorrendo in alcuna violazione deducibile in questa sede (si veda, in particolare, pag. 4 sulla rinuncia ai motivi in punto di responsabilità); che con riferimento alla posizione del Tufano il ricorso appare confuso, le deduzioni appaiono generiche e quindi inammissibili, considerando che non si confrontano con la motivazione della sentenza di primo grado dal momento che, trattandosi di c.d. doppia conforme, le pronunce formano un unico corpo motivazionale; ritenuto in particolare che la Corte d’appello con le osservazioni fatte a pag. 5, dopo aver rilevato la scarsa specificità dell’impugnazione, ha sottolineato la rilevanza delle dichiarazioni dell’imputato e del suo riconoscimento da parte del teste; considerato pertanto che tutti i dieci motivi proposti appaiono reiterativi e non proponibili in sede di legittimità rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026