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Ordinanza — n. 4300/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against copyright infringement conviction for DVD sales as manifestly unfounded and excessive penalty rejected.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4300/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the motivation regarding copyright violations and the excessive nature of the sentence for selling 88 counterfeit DVDs. The court rejected these claims, noting the first argument merely reiterated previously analyzed points while the second lacked specificity and was unnecessary given the adequate motivation under criminal code principles.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: The appeal is inadmissible if it merely reiterates already examined points or lacks specificity, as the court need not address every element if the decision is logically and legally motivated.

Parole chiave

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copyright infringement DVD sales inadmissible appeal excessive penalty criminal code principles SIAE violation court costs diffusione limitata

Disposizioni normative citate

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Art. 171 ter comma 1 law n. 633/1941
Letto il ricorso di D’Angelo Raffaele, Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui all'art. 171 ter comma 1 legge n.
Art. 648 cod. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
pen.; che d’altra parte non è necessario, a soddisfare l’obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all’art. 133 cod.
art. 171 ter comma 1 legge n. 633/1941
Letto il ricorso di D’Angelo Raffaele, Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui all'art. 171 ter comma 1 legge n. 633/1941 e art.648 cod.
art. 133 cod. pen
pen.; che d’altra parte non è necessario, a soddisfare l’obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all’art. 133 cod.
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Testo completo

UR ORDINANZA D'Angelo Raffaele nato a ATRIPALDA il 05/09/1957 avverso la sentenza del 26/03/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Ignazio Pardo;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di D’Angelo Raffaele, Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui all'art. 171 ter comma 1 legge n. 633/1941 e art.648 cod. pen. per la detenzione e la vendita di 88 DVD contenenti opere d’ingegno, musicale e cinematografiche contraffatti e privi del marchio SIAE è manifestamente infondato in quanto meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati dalla Corte territoriale (si veda, in particolare, pag. 3 in ordine alla destinazionealla vendita dei DVD abusivamente modificati); osservato che il secondo motivo di ricorso che contesta l’eccessività del trattamento sanzionatorio, oltre ad essere generico è altresì inammissibile in quanto il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che d’altra parte non è necessario, a soddisfare l’obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l’indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il C