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Ordinanza — n. 4298/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding victim statements and aggravated theft sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4298/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The lower court relied on victim statements corroborated by phone intercepts and bank records to establish criminal liability. The court rejected the appellant's arguments that these statements lacked negative counter-evidence or that the sentencing aggravation was misapplied.

Regesto Legislator

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Art. 644, comma 5, n. 4 cod. pen.; Art. 192, comma 3 cod. proc. pen.: Victim statements, when corroborated by objective evidence and supported by rigorous credibility assessment, may independently found criminal responsibility without applying the specific rules for witness testimony.

Parole chiave

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victim statements credibility aggravated theft sentencing corroborating evidence criminal appeal inadmissibility phone intercepts validation bank records corroboration Cassation review standards caso di rigore personale

Disposizioni normative citate

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Art. 644, comma 5, n. 4 cod. pen.
Art. 192, comma 3 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104
Sez. 2, 6/12/23 n. 6326 dep. 2024
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Testo completo

UR ORDINANZA De Falco Ciro nato a NAPOLI il 11/07/1965 avverso la sentenza del 12/12/2024 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Ignazio Pardo;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di De Falco Ciro, ritenuto che il primo motivo di ricorso che deduce violazione di legge per omessa valutazione della presenza di riscontri negativi alla dichiarazione della persona offesa, è da ritenersi inammissibile in quanto il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104). che nel caso in esame le dichiarazioni della persona offesa sono state pure ritenute riscontrate dalle intercettazioni telefoniche, da riscontri bancari e dalle dichiarazioni del fratello del Massaro, così che la motivazione della Corte di appello fondandosi su precisi elementi di fatto logicamente interpretati non pare censurabile nella presente sede di legittimità; osservato che il secondo motivo di ricorso che contesta l’erronea applicazione dell’aggravante di cui all’art. 644 comma quinto, numero 4, cod. pen.

è manifestamente infondato in quanto afferisce alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, 6/12/23 n. 6326 dep. 2024); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 27/01/2026