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Ordinanza — n. 4297/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of concrete interest regarding sentencing reduction due to crime continuation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4297/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued the lower court failed to reduce the sentence increase for crime continuation, but offered no specific legal profile to support this claim. The court rejected this because the appellant lacked a concrete and actual interest in pursuing the complaint, as established by precedent requiring specific grounds for such appeals.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; In criminal sentencing appeals, a claim for reduction of the increase due to crime continuation is admissible only if the appellant demonstrates a concrete and actual interest, supported by specific legal grounds rather than generic assertions of lack of motivation.

Parole chiave

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criminal sentencing reduction crime continuation concrete interest requirement inadmissible appeal lack of specific grounds aggravamento della pena maggiorazione dissuasiva modifica della sentenza

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021
E' infatti, un principio consolidato richiamato e fatto proprio anche dalle Sezioni Unite "Pizzone" di questa Corte (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv.
Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, PG C/Cuocci
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Testo completo

UR ORDINANZA Nemolato Luigi nato a NAPOLI il 30/06/1981 avverso la sentenza del 07/07/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Ignazio Pardo;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Nemolato Luigi, ritenuto che conl’unicomotivo di ricorso il difensore dell'imputato deduce vizi di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla mancata riduzione dell'aumento di pena per effetto della riconosciuta continuazione tra i reati; che, sul punto deve, innanzitutto, evidenziarsi la sostanziale genericità del predetto motivo di ricorso in quanto la difesa del ricorrente si limita a sostenere la mancanza di motivazione ma non indica alcun profilo dal quale potersi desumere l'interesse a coltivare tale doglianza.

E' infatti, un principio consolidato richiamato e fatto proprio anche dalle Sezioni Unite "Pizzone" di questa Corte (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 - 01) quello secondo il quale «In tema di determinazione della pena, è ammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza che non abbia specificato il "quantum" dei singoli aumenti inflitti a titolo di continuazione in relazione a ciascun reato satellite, a condizione che venga dedotto un interesse concreto ed attuale a sostegno della doglianza» (Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, PG C/Cuocci, Rv. 276117 – 01); che peraltro la Corte di appello ha pure adeguatamente motivato a pag. 7 circa la negazione delle generiche e l’entità degli aumenti per continuazione in ragione della personalità del reo e della gravita dei fatti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Con