Italian court dismisses appeal as generic mitigating circumstances argument was waived in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant, Gorani Sadik, challenged the appellate court's failure to address a request for generic mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code. The court ruled that because the appellant had previously renounced all appeal grounds except those regarding sentence length, this specific argument was effectively waived and could not be raised again in the final instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis c.p.; Art. 360 c.p.p.: An appellant who renounces all appeal grounds except those concerning the sentence length cannot subsequently raise objections regarding the omission of generic mitigating circumstances in the second instance judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
UR ORDINANZA Gorani Sadik nato a (ALBANIA) il 28/01/1985 avverso la sentenza del 17/02/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Ignazio Pardo;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Gorani Sadik, Ritenuto che il primo ed unico motivo del ricorso, che contesta l’omessa della motivazione della sentenza d’appello in ordine alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art.62-bis c.p., non è più proponibile in questa sede in quanto, avendo l’imputato rinunciato a tutti i motivi di appello diversi da quelli riguardanti la misura della pena, detta rinuncia ha investito anche le doglianze relative alla concessione delle circostanze attenuanti (come correttamente rilevato in sentenza, pag.3), sicché tale argomento non può più esser riprodotto in sede di legittimità (Sez. 3, n.19866 del 04/02/2025). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere estens